1. Panoramica — il Cantone di San Gallo nel contesto del diritto delle migrazioni

Il Cantone di San Gallo (SG) è un cantone popoloso della Svizzera orientale. Il suo capoluogo è la città di San Gallo. L'amministrazione cantonale appartiene allo spazio germanofono; la lingua di procedura e la lingua ufficiale primaria nei rapporti relativi al diritto di soggiorno è il tedesco (tedesco standard). Questa attribuzione linguistica riveste importanza in materia di diritto delle migrazioni, poiché determina la lingua nazionale rilevante nella procedura per le prove linguistiche (sezione 5) e per la naturalizzazione (sezione 7).

San Gallo figura tra i cantoni svizzeri più popolosi, e la quota della popolazione residente straniera si colloca, nel confronto nazionale, in una fascia da media a superiore — nell'ordine di grandezza di circa un quarto della popolazione residente. Una quota esatta non viene qui consapevolmente indicata, poiché varia a seconda della data di riferimento e della delimitazione statistica (popolazione residente permanente, inclusione dei rapporti di asilo e di breve durata); il dato attuale e datato deve essere desunto dalla statistica ufficiale dell'Ufficio federale di statistica (UST) e del Cantone di San Gallo. Questa classificazione demografica è puramente descrittiva e non ha alcuna portata giuridica per una singola procedura di autorizzazione, proroga o naturalizzazione.

Sul piano descrittivo, il Cantone di San Gallo può essere caratterizzato come un importante cantone della Svizzera orientale dotato del distretto abbaziale iscritto nel patrimonio dell'UNESCO; l'economia è diversificata (tra l'altro industria, servizi, formazione e ricerca), e l'Università di San Gallo (HSG) gode di un'irradiazione internazionale. Questa presentazione serve esclusivamente all'orientamento generale e non è un motivo rilevante in materia di diritto delle migrazioni per scegliere questo cantone come luogo di domicilio o di presentazione della domanda.

L'autorità cantonale competente per tutte le procedure relative al diritto di soggiorno è il Migrationsamt des Kantons St.Gallen (Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di San Gallo). L'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail, gli orari di apertura degli sportelli nonché i collegamenti con i trasporti pubblici attuali devono essere desunti dal sito ufficiale dell'autorità e ivi confermati prima di ogni contatto:

Migrationsamt des Kantons St.Gallen Sito ufficiale dell'autorità: https://www.sg.ch/migrationsamt (L'indirizzo postale, il telefono, l'indirizzo e-mail, gli orari di apertura degli sportelli e i collegamenti con i trasporti pubblici vi sono indicati in forma aggiornata.)

Il punto di contatto ufficiale centrale per gli elenchi di tutte le autorità cantonali di migrazione è inoltre la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

2. Basi legali — diritto federale e diritto cantonale di esecuzione

2.1 Diritto federale applicabile

In materia di diritto delle migrazioni, il Cantone di San Gallo applica — come tutti i cantoni — in via prioritaria il diritto federale. Ogni atto normativo viene indicato, alla prima menzione, con la denominazione completa e il numero della raccolta sistematica del diritto federale (RS):

  • la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (legge sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI, SR 142.20), segnatamente l'ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 18 LStrI), l'ammissione alla formazione e al perfezionamento (art. 27 LStrI), il caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI), la disciplina del soggiorno e la proroga (art. 33 LStrI), il rilascio del permesso di domicilio (art. 34 cpv. 2 LStrI) e il suo rilascio anticipato in caso di integrazione riuscita (art. 34 cpv. 4 LStrI), il cambiamento di cantone (art. 37 LStrI), il ricongiungimento familiare (art. 42–47 LStrI), la permanenza dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 50 LStrI), l'accordo e la raccomandazione d'integrazione (art. 58a LStrI e art. 58b LStrI), la revoca e l'estinzione dei permessi (art. 62 LStrI e art. 63 LStrI) nonché l'obbligo di approvazione della Confederazione (art. 99 LStrI);
  • l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, SR 142.201), segnatamente i criteri del caso di rigore (art. 31 OASA), le disposizioni sulle competenze linguistiche (art. 60a OASA), i termini del ricongiungimento familiare (art. 73 OASA), la prova linguistica per il domicilio anticipato (art. 77d OASA) nonché le fattispecie di approvazione (art. 85 OASA e art. 86 OASA);
  • l'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE, ALC, SR 0.142.112.681) con la ordinanza concernente l'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP, SR 142.203) ad esso correlata, per l'ammissione dei cittadini dell'UE/AELS;
  • la legge sull'asilo (LAsi, SR 142.31), segnatamente la chiave di ripartizione tra i cantoni (art. 27 LAsi) e la consulenza e la rappresentanza legale nella procedura d'asilo (art. 102f LAsi);
  • la legge federale sulla cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit, SR 141.0) nonché — quale strumento distinto — l'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (ordinanza sulla cittadinanza, OCit, SR 141.01). A livello di legge, la LCit disciplina la durata ordinaria del soggiorno (art. 9 LCit) e i criteri d'integrazione (art. 11 LCit e art. 12 LCit); i requisiti linguistici concretizzanti sono invece collocati a livello di ordinanza, nell'ordinanza sulla cittadinanza (art. 6 SR 141.01);
  • per la protezione delle vittime, la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (legge sull'aiuto alle vittime, LAV, SR 312.5).

Per l'esposizione giuridica approfondita si veda il glossario AIG e VZAE, il glossario FZA/VFP e il glossario della legge sull'asilo.

2.2 Diritto cantonale di esecuzione

A livello cantonale, atti generici concretizzano l'esecuzione del diritto federale. Poiché il diritto federale stabilisce il quadro materiale in modo ampiamente esaustivo, il diritto cantonale si limita essenzialmente all'organizzazione, alla procedura e alla competenza:

  • il diritto cantonale di esecuzione della LStrI (disposizioni sangallesi d'introduzione e di esecuzione della legge sugli stranieri e la loro integrazione), che disciplina le competenze cantonali e le competenze esecutive;
  • il diritto cantonale della cittadinanza (concretizzazione sangallese della procedura di naturalizzazione a livello cantonale e comunale; si veda la sezione 7);
  • il diritto cantonale della procedura amministrativa (diritto procedurale per le procedure e i rimedi giuridici dinanzi alle autorità amministrative cantonali).

Le denominazioni formali e i rispettivi numeri di questi atti cantonali devono essere desunti dalla raccolta sistematica ufficiale delle leggi del Cantone di San Gallo; ivi sono determinanti nella versione di volta in volta vigente e possono cambiare.

3. Autorità competente — contatto e reperibilità

L'autorità cantonale competente in materia di diritto degli stranieri è il Migrationsamt des Kantons St.Gallen (Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di San Gallo). Esso tratta le procedure ordinarie di diritto degli stranieri della popolazione residente permanente — il rilascio, la proroga e la revoca dei permessi, il ricongiungimento familiare, i cambiamenti di statuto nonché la preparazione cantonale delle fasi di naturalizzazione e di coordinamento in materia d'asilo.

I dati di contatto vincolanti — indirizzo postale, numero di telefono, indirizzi e-mail generali e specifici delle sezioni, orari di apertura degli sportelli e collegamenti con i trasporti pubblici — sono tenuti aggiornati sul sito ufficiale dell'autorità e devono ivi essere confermati prima di ogni contatto:

Tramite il portale online dell'Ufficio della migrazione è possibile avviare per via digitale diverse fasi procedurali (ad esempio proroghe, cambiamenti di indirizzo o la gestione dei moduli). La portata esatta e di volta in volta attuale delle procedure disponibili online nonché un'eventuale prenotazione di appuntamento risultano dal portale stesso.

4. Durata della procedura — valori indicativi cantonali

La tabella seguente indica valori indicativi non vincolanti, che possono variare considerevolmente a seconda dello stato del fascicolo, della completezza dei documenti, del carico di lavoro della sezione competente e della complessità del singolo caso. Essa si orienta a un ordine di grandezza di trattamento di circa 6 settimane per le procedure correnti (prima domanda B tendenzialmente più lunga, proroga B tendenzialmente più breve). Questo ordine di grandezza è un valore di orientamento e non un termine garantito; sono determinanti i tempi di trattamento di volta in volta comunicati in forma aggiornata dall'Ufficio della migrazione.

ProceduraValore indicativo di durata (ordine di grandezza, con riserva)
Prima domanda Btendenzialmente più lunga di circa 6 settimane
Proroga Btendenzialmente più breve di circa 6 settimane
Domanda C ordinaria (dopo 10 anni, art. 34 cpv. 2 LStrI)circa 6 settimane, secondo il caso
Domanda C anticipata (dopo 5 anni, art. 34 cpv. 4 LStrI)secondo il caso
Ricongiungimento familiare (Stato terzo, art. 42–47 LStrI)secondo il caso, tendenzialmente più lunga
Caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA)considerevolmente più lunga, su più livelli

Riserva importante: tutti i valori indicativi sono non vincolanti e devono essere verificati prima dell'utilizzo con le indicazioni ufficiali dell'Ufficio della migrazione; il sito ufficiale dell'autorità è determinante. L'approvazione del SEM delle decisioni cantonali preliminari (art. 99 LStrI in combinato disposto con l'art. 85 OASA e l'art. 86 OASA) non è compresa nei valori indicativi di cui sopra e può, nelle costellazioni soggette ad approvazione, richiedere settimane o mesi supplementari.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non mette a disposizione alcuna strategia di accelerazione della procedura, alcun modello di lettera di sollecito e alcuno scritto relativo al ritardo o al diniego di giustizia. Tali atti rientrano nella prassi dell'avvocato.

5. Prova linguistica

La lingua determinante per la prova nel Cantone di San Gallo è il tedesco (variante tedesco standard; lo svizzero tedesco non è rilevante per l'esame). Gli standard linguistici minimi derivano dal diritto federale (art. 60a OASA e art. 77d OASA) e dalle pertinenti istruzioni del SEM; i livelli seguenti riproducono l'ordine minimo previsto dal diritto federale, così come viene applicato a livello cantonale.

  • Ricongiungimento familiare proveniente da uno Stato terzo: per il rilascio di un'autorizzazione B nell'ambito del ricongiungimento familiare proveniente da uno Stato terzo deve di regola essere fornita una prova di tedesco al livello A1 orale secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); in alternativa è sufficiente la prova di un'attestazione d'iscrizione a un corso di promozione linguistica nelle costellazioni a tal fine previste.
  • Permesso di domicilio C anticipato (art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 60a OASA e l'art. 77d OASA): in questo caso sono richieste competenze linguistiche accresciute al livello B1 orale e A2 scritto.

La configurazione precisa dei requisiti linguistici — in particolare la questione di come questi livelli vengano applicati ai cittadini dell'UE/AELS da un lato e ai cittadini di Stati terzi dall'altro — segue l'istruzione del SEM di volta in volta vigente e può evolvere; è determinante la situazione delle istruzioni vigente al momento della domanda. I livelli menzionati nel presente contenuto riflettono lo stato alla data di validità.

Quale prova ufficialmente riconosciuta è in particolare accettato il certificato fide in lingua tedesca; accanto a questo valgono i diplomi e le attestazioni menzionati all'art. 77d OASA (ad esempio i certificati telc, Goethe e ÖSD al livello corrispondente). Le prove concretamente riconosciute nel singolo caso ed eventuali interpretazioni cantonali degli standard minimi del diritto federale devono essere confermate presso l'Ufficio della migrazione.

6. Prassi standard di autorizzazione B / L / C

Il Cantone di San Gallo esegue la prassi standard di autorizzazione prevista dal diritto federale secondo la LStrI e l'OASA nonché secondo le pertinenti istruzioni del SEM:

  • Permesso L (soggiorno di breve durata): per attività lucrative limitate nel tempo e scopi di soggiorno temporanei; ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa secondo l'art. 18 LStrI (Stato terzo) o secondo l'ALC/OLCP (UE/AELS).
  • Permesso B (dimora): la categoria di permesso più frequente; attività lucrativa secondo l'art. 18 LStrI, formazione e perfezionamento secondo l'art. 27 LStrI, ricongiungimento familiare secondo gli art. 42–47 LStrI, di volta in volta con le condizioni previste dal diritto federale.
  • Permesso C (domicilio): rilascio ordinario dopo dieci anni (art. 34 cpv. 2 LStrI); rilascio anticipato dopo cinque anni in caso di integrazione riuscita (art. 34 cpv. 4 LStrI). Il rilascio anticipato rientra nel potere d'apprezzamento dell'autorità cantonale. Tra gli aspetti presi in considerazione nell'ambito della valutazione dell'integrazione figurano tipicamente — a titolo illustrativo e non esaustivo — le competenze linguistiche accresciute menzionate alla sezione 5, la partecipazione alla vita economica senza ricorso duraturo all'aiuto sociale, una situazione finanziaria ordinata nonché il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici (criteri d'integrazione secondo l'art. 58a LStrI). La questione se queste condizioni siano soddisfatte nel caso concreto è valutata unicamente dall'autorità competente.

Sul piano descrittivo si può rilevare che l'Ufficio della migrazione gestisce un volume di casi considerevole e che il cantone dispone di un programma di promozione dell'integrazione; la presenza universitaria (HSG) comporta studenti e ricercatori internazionali. Queste indicazioni sono puramente descrittive e non contengono né una valutazione della prassi cantonale né una strategia di autorizzazione.

Per le procedure sono riscossi emolumenti cantonali. La tariffa degli emolumenti di volta in volta vigente deve essere desunta in modo vincolante dal sito ufficiale dell'Ufficio della migrazione.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non mette a disposizione alcuna consulenza strategica di autorizzazione riferita al singolo caso (ad esempio sull'argomentazione di un rilascio anticipato del permesso C o sulla strategia di ricongiungimento familiare). L'amministrazione delle prove dipendente dal singolo caso rientra nella prassi dell'avvocato o nella valutazione da parte dell'autorità competente.

7. Naturalizzazione

7.1 Procedura a tre livelli

La naturalizzazione ordinaria segue una procedura a tre livelli, i cui gradi devono essere autorizzati in modo cumulativo: federale (rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione secondo la LCit e l'OCit), cantonale (cittadinanza del Cantone di San Gallo secondo il diritto cantonale della cittadinanza) e comunale (cittadinanza del comune di domicilio). Se manca uno dei tre livelli, non si realizza alcuna naturalizzazione.

7.2 Condizioni del diritto federale

A livello federale si applicano le condizioni della LCit (nella versione in vigore dal 1.1.2018) e dell'OCit. Al livello di legge (LCit) ne fanno in particolare parte la durata ordinaria del soggiorno di dieci anni in Svizzera (art. 9 LCit), l'integrazione riuscita e la familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 11 LCit e art. 12 LCit) nonché il requisito che la sicurezza interna o esterna della Svizzera non sia messa in pericolo. I requisiti linguistici concretizzanti sono invece disciplinati al livello di ordinanza (OCit): è richiesta una prova in una lingua nazionale al livello B1 orale e A2 scritto (ordinanza sulla cittadinanza, art. 6 SR 141.01; nel Cantone di San Gallo: il tedesco). La LCit e l'OCit devono al riguardo essere lette come due atti distinti — la legge per le condizioni materiali, l'ordinanza per la loro concretizzazione.

7.3 Condizioni cantonali e comunali

In aggiunta alla durata del soggiorno prevista dal diritto federale, il cantone e il comune esigono una durata minima di domicilio sul loro rispettivo territorio. Questi termini di domicilio cantonali e comunali nonché gli ulteriori requisiti — in particolare la prassi comunale, un'eventuale audizione e una prova cantonale o comunale di conoscenze o d'integrazione — derivano dal diritto cantonale della cittadinanza e dal rispettivo regolamento comunale e variano da un comune all'altro. I termini e i requisiti applicabili nel caso concreto devono essere chiariti in modo vincolante presso la raccolta di leggi ufficiale del Cantone di San Gallo e il rispettivo comune di domicilio.

Per l'esposizione giuridica approfondita dell'ordinanza sulla cittadinanza 2018 si veda il glossario della legge sulla cittadinanza 2018 (BüG).

Anti-scope: SwissImmigrationPro non formula alcuna raccomandazione su in quale comune una candidatura sarebbe «più facile». Una tale consulenza sarebbe un esempio classico di ricerca del comune o del cantone più favorevole (canton-shopping) e non viene espressamente fornita.

8. Asilo nel cantone

Il settore dell'asilo è retto principalmente dal diritto federale. Le domande d'asilo vengono dapprima trattate in un centro federale d'asilo (CFA) della regione d'asilo competente (procedura celere); quando una domanda è trasferita nella procedura ampliata, l'attribuzione a un cantone avviene secondo la chiave di ripartizione del SEM (art. 27 LAsi). Durante la procedura ampliata, la persona richiedente l'asilo vive nel cantone di attribuzione ed è soggetta alla struttura cantonale di coordinamento dell'asilo.

La regione d'asilo concreta e il centro federale d'asilo (CFA) competente per il Cantone di San Gallo nonché il servizio di consulenza e di rappresentanza legale mandatato nella procedura ampliata secondo l'art. 102f LAsi risultano dalle indicazioni di volta in volta attuali della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). L'attribuzione attuale delle regioni d'asilo e l'elenco dei servizi mandatati devono essere consultati in modo vincolante sulle pagine ufficiali del SEM (https://www.sem.admin.ch).

Per l'esposizione approfondita del diritto d'asilo si veda il glossario della legge sull'asilo.

9. Imposte e imposta alla fonte — contesto del diritto delle migrazioni

Le persone che esercitano un'attività lucrativa con un'autorizzazione B o L senza permesso di domicilio — sia i cittadini di Stati terzi sia quelli dell'UE/AELS — sono di regola soggette, per il loro reddito da attività lucrativa dipendente, all'imposta alla fonte (deduzione dell'imposta direttamente da parte del datore di lavoro alla fonte). L'imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa è un'imposta riscossa a livello cantonale, configurata nel quadro dell'armonizzazione fiscale del diritto federale; la tariffa cantonale dell'imposta alla fonte del Cantone di San Gallo può essere consultata in modo vincolante presso l'amministrazione cantonale delle contribuzioni. Quando il reddito lordo annuo da attività lucrativa supera la soglia determinante a livello nazionale di CHF 120'000, la persona imposta alla fonte è tassata obbligatoriamente per via di tassazione ordinaria ulteriore (TOU); al di sotto di questa soglia, l'imposta alla fonte vale in linea di principio come liberatoria, fermo restando che una TOU rimane possibile su richiesta. Con il passaggio al permesso di domicilio C o con il matrimonio con una cittadina o un cittadino svizzero, l'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa e subentra la tassazione ordinaria.

Una classificazione qualitativa del carico fiscale cantonale non viene qui consapevolmente effettuata; una tale valutazione non sarebbe né rilevante in materia di diritto delle migrazioni né un motivo oggettivo per la scelta di un cantone.

In materia di diritto delle migrazioni, la situazione fiscale è rilevante solo in modo mediato: debiti fiscali o tassazioni complementari aperte non determinano di per sé soli una revoca di un'autorizzazione. I motivi di revoca e di estinzione determinanti in materia di diritto degli stranieri (art. 62 LStrI e art. 63 LStrI) si ricollegano a fattispecie relative alla sicurezza e all'ordine. Un indebitamento considerevole e colpevole può tuttavia indirettamente confluire nella valutazione dell'integrazione da parte dell'autorità (art. 58a LStrI) e ivi influire — accanto ad altri aspetti — sulla proroga o sul domicilio anticipato. La valutazione spetta unicamente all'autorità competente e avviene sempre in modo complessivo.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non è una consulenza fiscale. Per questioni concrete relative all'imposta alla fonte, alla TOU, all'ottimizzazione dello statuto fiscale o a questioni di doppia imposizione occorre consultare l'amministrazione cantonale delle contribuzioni o una consulenza fiscale qualificata.

10. Economia e maggiori comuni

Le indicazioni seguenti sono puramente descrittive e servono all'orientamento generale; non costituiscono né una consulenza né un motivo per la scelta dell'ubicazione.

  • Struttura economica: economia diversificata con industria, servizi, formazione e ricerca; distretto abbaziale iscritto nel patrimonio dell'UNESCO; l'Università di San Gallo (HSG) gode di un'irradiazione internazionale e comporta studenti e ricercatori internazionali. Il cantone dispone di un programma di promozione dell'integrazione.
  • Comuni più grandi (in un ordine senza pretesa di una graduatoria aggiornata al giorno): San Gallo, Rapperswil-Jona, Wil, Gossau, Rorschach. La graduatoria attuale dei comuni per numero di abitanti deve essere desunta dalla statistica ufficiale.
  • Costi dell'abitazione: i prezzi delle pigioni variano considerevolmente a seconda del comune, dell'ubicazione e dell'oggetto. Nessuna pigione indicativa forfettaria viene qui indicata; gli indicatori attuali dei prezzi delle pigioni devono essere desunti dalle pertinenti fonti ufficiali e usuali del mercato.

11. Dichiarazione di anti-scope per il Cantone di San Gallo

Nel presente contenuto, SwissImmigrationPro mette a disposizione un'informazione generale sulla prassi cantonale, che facilita l'orientamento nel diritto delle migrazioni sangallese. Conformemente alla delimitazione deontologica della legge sugli avvocati (LLCA, SR 935.61), non sono espressamente coperti:

  • la consulenza strategica nel singolo caso (argomentazione del caso di rigore, strategia di autorizzazione, strategia di ricongiungimento familiare, strategia di ricorso);
  • i giudizi comparativi di clemenza — nessuna affermazione secondo cui questo cantone sarebbe «più facile» o «più severo» di un altro;
  • gli indizi di ricerca del cantone più favorevole (canton-shopping) — nessuna raccomandazione di presentare una domanda in un altro cantone o in un altro comune perché la prassi vi appare più favorevole;
  • la consulenza fiscale — nessuna ottimizzazione della situazione rispetto all'imposta alla fonte o alla TOU;
  • i mezzi di ricorso o di aiuto ai termini — nessun modello di memoriale di ricorso, nessuna strategia di ricorso, nessun calcolatore di termini.

In Svizzera, il luogo di domicilio è determinato in primo luogo dal lavoro, dalla famiglia, dalla formazione e dalle decisioni di vita personali; un'«ottimizzazione» della scelta del domicilio sotto il profilo del diritto delle migrazioni non è né seria né portatrice di risultati nella maggioranza delle costellazioni. Chi necessita di una valutazione giuridica riferita al singolo caso si rivolge a un'avvocata o a un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati, a un servizio di consulenza giuridica per richiedenti l'asilo (costellazione d'asilo) o all'autorità cantonale o comunale competente.

12. Rimandi incrociati