1. Panoramica — il Cantone del Vallese nel contesto del diritto in materia di migrazione

Il Cantone del Vallese (in tedesco: Wallis, in francese: Valais) è un Cantone bilingue del sud della Svizzera, che si estende dalla valle del Rodano al Cervino. È diviso sul piano linguistico: nel Basso Vallese (parte occidentale e inferiore del Cantone) prevale il francese, nell'Alto Vallese (parte orientale del Cantone) il tedesco. Il capoluogo è la città di Sion (in tedesco: Sitten).

La popolazione residente conta, secondo le rilevazioni dell'Ufficio federale di statistica (UST), diverse centinaia di migliaia di persone; la quota della popolazione residente senza cittadinanza svizzera si situa, secondo i dati strutturali dell'UST, nell'ordine di grandezza di circa un quarto. I valori assoluti e le quote attuali sono da consultare sui portali statistici dell'UST (statistik.ch / l'ufficio cantonale di statistica); il presente approfondimento rinuncia deliberatamente a stampare singoli valori, al fine di escludere indicazioni errate.

Il Vallese è caratterizzato sul piano economico dalla viticoltura, dal turismo (segnatamente il turismo alpino degli sport invernali e di montagna) e dalla forza idrica; la topografia alpina segna il quadro insediativo. Queste indicazioni di contesto descrittive sono approfondite nella sezione 10. Sono puramente descrittive e non costituiscono alcuna raccomandazione di stabilire il soggiorno proprio in questo Cantone per motivi economici.

L'autorità cantonale competente per tutte le procedure in materia di diritto di soggiorno è il Service de la population et des migrations / Dienststelle für Bevölkerung und Migration (SPM).

Service de la population et des migrations / Dienststelle für Bevölkerung und Migration (SPM) — Cantone del Vallese Ente ufficiale e recapiti: https://www.vs.ch/spm L'indirizzo, gli orari di apertura degli sportelli e del servizio telefonico, le caselle di posta elettronica nonché l'ampiezza delle procedure trattabili per via digitale cambiano e sono da consultare direttamente sulla pagina ufficiale dello SPM. Il presente approfondimento non riporta deliberatamente alcun indirizzo postale, alcun numero di telefono e alcun orario di sportello finché non siano confermati rispetto alla fonte ufficiale.

2. Basi legali — diritto federale e diritto cantonale di esecuzione

2.1 Diritto federale applicabile

In materia di diritto delle migrazioni il Cantone del Vallese applica — come tutti i Cantoni — in via prioritaria il diritto federale: la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, SR 142.20), l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, SR 142.201), l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, SR 0.142.112.681) unitamente alla relativa ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP), la legge sull'asilo (LAsi, SR 142.31) nonché la legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit, SR 141.0) con la relativa ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit, SR 141.01). Per le basi legali si veda il glossario dei concetti LStrI e OASA, il glossario ALC/OLCP e il glossario della legge sull'asilo.

Le disposizioni pertinenti, che vengono concretizzate nelle sezioni successive, sono tra l'altro: l'ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 18 LStrI), l'ammissione alla formazione e al perfezionamento (art. 27 LStrI), il caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA), il permesso di dimora e la sua proroga (art. 33 LStrI), il permesso di domicilio e il suo rilascio anticipato (art. 34 cpv. 2 LStrI e art. 34 cpv. 4 LStrI), il cambiamento di Cantone (art. 37 LStrI), il ricongiungimento familiare (art. 42–47 LStrI in combinato disposto con l'art. 73 OASA), i diritti dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare (art. 50 LStrI), i criteri d'integrazione (art. 58a LStrI) e la promozione dell'integrazione (art. 58b LStrI), la revoca e l'estinzione dei permessi (art. 62 LStrI e art. 63 LStrI) nonché la procedura di approvazione della SEM (art. 99 LStrI).

2.2 Diritto cantonale di esecuzione

A livello cantonale trova applicazione il diritto vallesano d'introduzione e di esecuzione del diritto degli stranieri e dell'integrazione, completato dalla legge cantonale sulla cittadinanza nonché dalla legge cantonale sulla procedura e sulla giurisdizione amministrative. Gli atti precisi e le loro versioni attuali sono da consultare nella raccolta cantonale delle leggi del Vallese (raccolta sistematica della legislazione del Cantone del Vallese / Recueil systématique de la législation valaisanne); il presente approfondimento rinuncia deliberatamente a riportarli con il loro numero, poiché gli atti cantonali sono spesso rivisti. Una panoramica consolidata degli atti cantonali con riferimento alle migrazioni è consultabile tramite la raccolta cantonale delle leggi del Vallese.

3. Autorità competente — contatto e raggiungibilità

Il Service de la population et des migrations / Dienststelle für Bevölkerung und Migration (SPM) è l'autorità cantonale della migrazione del Vallese. L'attribuzione dipartimentale può cambiare nel corso di riorganizzazioni governative; l'attribuzione attuale risulta dalla pagina ufficiale dello SPM.

  • Autorità: Service de la population et des migrations / Dienststelle für Bevölkerung und Migration (SPM)
  • Ente ufficiale e recapiti completi: https://www.vs.ch/spm
  • Indirizzo, orari di apertura degli sportelli e del servizio telefonico, collegamento con i trasporti pubblici, posta elettronica, portale online: da consultare direttamente sulla pagina ufficiale dello SPM — il presente approfondimento non stampa deliberatamente queste indicazioni volatili, al fine di escludere un'indicazione errata

Il Vallese è un Cantone bilingue: nel Basso Vallese la lingua di procedura è in primo luogo il francese, nell'Alto Vallese il tedesco. Le domande, gli allegati e la corrispondenza vanno di principio inoltrati nella lingua ufficiale della rispettiva regione; i documenti in lingua straniera vanno di regola prodotti con traduzione autenticata nella lingua ufficiale competente. Quale lingua ufficiale e quali sportelli siano determinanti per un concreto Comune di domicilio è da chiedere presso lo SPM.

4. Durata della procedura — inquadramento cantonale

Impegni di livello di servizio (service-level) dello SPM in materia di termini di trattamento, pubblicati in modo affidabile e pubblico, non sono disponibili in modo continuo. La durata effettiva del trattamento dipende fortemente dallo stato dell'incarto, dalla completezza dei documenti inoltrati, dal carico di lavoro dell'autorità, dalla competenza per regione linguistica e dalla complessità del caso specifico. A titolo di inquadramento approssimativo e non garantito, fonti cantonali indicano per il trattamento generale un ordine di grandezza di circa sei settimane; le prime domande (attività lucrativa, ricongiungimento familiare) si situano tendenzialmente al di sopra, le semplici proroghe tendenzialmente al di sotto. Questi valori sono descrittivi e non costituiscono alcuna garanzia di trattamento.

Vanno osservate due riserve:

  • L'approvazione da parte della SEM delle decisioni cantonali preliminari (art. 99 LStrI) non è compresa in questo inquadramento e può richiedere settimane o mesi supplementari.
  • La produzione di certificati di lingua o di estratti del casellario giudiziale o di atti di stato civile esteri può di fatto sospendere la procedura finché i giustificativi non siano disponibili; l'elevata domanda stagionale di domande nel turismo (cfr. sezioni 6 e 10) può inoltre influenzare puntualmente i tempi di trattamento.

I valori indicativi attualmente comunicati dallo SPM sono da chiedere direttamente presso l'autorità (https://www.vs.ch/spm).

5. Prova delle conoscenze linguistiche

La lingua d'integrazione determinante nel Cantone del Vallese è la lingua ufficiale della regione di domicilio — nel Basso Vallese il francese, nell'Alto Vallese il tedesco. Quale lingua ufficiale valga per il concreto Comune di domicilio è da chiedere presso lo SPM o il Comune.

CostellazioneLivello richiesto (QCER)Base legale
Ricongiungimento familiare da uno Stato terzoA1 orale (oppure prova dell'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica)art. 58a LStrI e art. 58b LStrI in combinato disposto con l'art. 73 OASA (e seguenti)
Permesso di domicilio C anticipato dopo cinque anni anziché dieciB1 orale e A2 scrittoart. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 60a OASA e l'art. 77d OASA

È determinante in ogni caso la lingua ufficiale della regione di domicilio. Se il Cantone, in situazione bilingue, ammetta in singoli casi una prova nell'altra lingua nazionale (francese anziché tedesco o viceversa) si determina secondo la prassi cantonale e le direttive della SEM ed è da chiarire nel caso specifico presso lo SPM; il punto di collegamento determinante rimane la lingua ufficiale della regione di domicilio.

  • Prove riconosciute: il certificato fide svizzero (in francese o in tedesco) nonché i diplomi di lingua riconosciuti dal diritto federale menzionati all'art. 77d OASA. Quali diplomi (ad esempio DELF/DALF per il francese o certificati Goethe/telc per il tedesco) siano accettati nel caso specifico risulta dall'art. 77d OASA e dall'elenco fide di volta in volta vigente; le prove attualmente riconosciute sono da verificare tramite fide o lo SPM.

I livelli esatti, i diplomi riconosciuti, la lingua ufficiale determinante a livello regionale ed eventuali eccezioni sono da verificare in modo attuale presso lo SPM o tramite fide.

6. Prassi standard di rilascio dei permessi B / L / C

Il Cantone del Vallese applica la prassi standard del diritto federale secondo la LStrI/l'OASA e le direttive della SEM. I punti cardine che seguono sono i presupposti generali del diritto federale, non una prassi particolare del Vallese:

  • Permesso di dimora B: rilascio ai cittadini dell'UE/AELS in virtù dell'ALC (SR 0.142.112.681) e dell'OLCP; ai cittadini di Stati terzi secondo le modalità dell'ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa (art. 18 LStrI), con riserva dei presupposti relativi al mercato del lavoro, della logica dei contingenti nonché dell'approvazione della SEM (art. 99 LStrI). Si veda il permesso di dimora B.
  • Permesso di soggiorno di breve durata L: per rapporti di lavoro a tempo determinato nonché per la formazione e il perfezionamento (art. 27 LStrI). In Vallese il settore del turismo e degli sport invernali genera una marcata domanda stagionale di permessi a tempo determinato (contesto descrittivo). Si veda il permesso di soggiorno di breve durata L.
  • Permesso di domicilio C: in via ordinaria dopo dieci anni (art. 34 cpv. 2 LStrI); in via anticipata dopo cinque anni in caso di integrazione riuscita (art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 60a OASA), alle accresciute esigenze linguistiche menzionate nella sezione 5. Il rilascio anticipato è una possibilità vincolata a presupposti d'integrazione, non un diritto senza presupposti. Si veda il permesso di domicilio C.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non fornisce alcuna indicazione su momenti di presentazione «favorevoli» (ad esempio all'inizio della stagione), su singoli collaboratori dell'ufficio o su strategie per eludere i presupposti relativi al mercato del lavoro o la logica dei contingenti. Il rilascio, la proroga o il rilascio anticipato di un permesso è una procedura disciplinata dal diritto federale con presupposti chiari; la valutazione riferita al caso specifico spetta all'autorità cantonale e — in caso di lite — all'avvocatura.

7. Naturalizzazione

La naturalizzazione segue una procedura a tre livelli: federale (autorizzazione federale di naturalizzazione secondo la LCit/l'OCit), cantonale (cittadinanza del Cantone del Vallese secondo la legge cantonale sulla cittadinanza, consultabile tramite la raccolta cantonale delle leggi) e comunale (cittadinanza del Comune di domicilio). Tutti e tre i livelli devono essere soddisfatti cumulativamente.

  • Presupposti materiali (diritto federale): la naturalizzazione ordinaria presuppone in particolare i presupposti secondo l'art. 9 LCit (legge federale sulla cittadinanza svizzera, SR 141.0; tra l'altro una durata minima di soggiorno e un permesso di domicilio) nonché i criteri d'integrazione; l'integrazione riuscita e la familiarità con le condizioni di vita svizzere risultano dall'art. 11 LCit e dall'art. 12 LCit.
  • Prova delle conoscenze linguistiche: la competenza linguistica è concretizzata dal diritto federale nell'ordinanza sulla cittadinanza: l'art. 6 SR 141.01 (OCit — ordinanza sulla cittadinanza svizzera) esige una competenza orale di livello B1 e una competenza scritta di livello A2 in una lingua nazionale — in Vallese, a seconda della regione, il francese o il tedesco. L'art. 6 SR 141.01 (OCit) appartiene all'ordinanza sulla cittadinanza ed è da distinguere dalle disposizioni della legge sulla cittadinanza (art. 9 LCit, art. 11 LCit e art. 12 LCit, SR 141.0). Si veda il glossario della legge sulla cittadinanza.
  • Requisiti di domicilio: la durata minima di soggiorno del diritto federale si determina secondo l'art. 9 LCit. Requisiti di domicilio cantonali e comunali supplementari (ad esempio una determinata durata minima di domicilio nel Cantone o nel Comune di domicilio) risultano dalla legge cantonale sulla cittadinanza e dalla rispettiva prassi comunale; variano e sono da verificare tramite la raccolta cantonale delle leggi nonché presso il Comune di domicilio.

Per l'esposizione giuridica approfondita della procedura di naturalizzazione si veda il glossario della legge sulla cittadinanza e la naturalizzazione in Svizzera.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non formula alcuna raccomandazione di Comune-shopping — ossia alcuna raccomandazione di trasferire il domicilio in un Comune con una prassi di naturalizzazione presumibilmente «più semplice» o «più rapida». La prassi comunale di naturalizzazione varia; la sua valutazione nel caso specifico nonché l'accompagnamento di una procedura di naturalizzazione non rientrano nell'ampiezza delle prestazioni di SIP.

8. Asilo nel Cantone

Le procedure d'asilo sono condotte sul piano del diritto federale dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il Cantone del Vallese è, secondo la chiave di ripartizione della SEM (art. 27 LAsi, legge sull'asilo, SR 142.31), uno dei Cantoni di accoglienza per le persone nella procedura d'asilo ampliata.

  • Regione d'asilo e centro federale d'asilo (CFA): il Vallese appartiene a una delle sei regioni d'asilo della Confederazione. L'attribuzione esatta della regione d'asilo e la struttura locale dei CFA sono da consultare tramite sem.admin.ch.
  • Consulenza giuridica e consulenza per il ritorno (RBS): l'organizzazione di consulenza giuridica e organizzazione mandataria (RBS) incaricata dalla SEM secondo l'art. 102f LAsi per la regione d'asilo è consultabile tramite sem.admin.ch nonché tramite l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR).

Per l'esposizione approfondita del diritto d'asilo — procedura N, ammissione provvisoria F, statuto di protezione S — si veda il glossario della legge sull'asilo nonché il permesso N durante la procedura d'asilo, l'ammissione provvisoria (permesso F) e lo statuto di protezione S.

9. Imposte e imposta alla fonte — contesto del diritto in materia di migrazione

I lavoratori stranieri senza permesso di domicilio, titolari di un permesso B o L, soggiacciono di regola, per il loro reddito da attività lucrativa, all'imposta alla fonte (impôt à la source / Quellensteuer). La ritenuta dell'imposta alla fonte sul reddito da attività lucrativa è prelevata a livello cantonale; le tariffe e le modalità risultano dal diritto fiscale cantonale del Vallese in combinato disposto con le prescrizioni del diritto di armonizzazione della Confederazione.

Se il reddito lordo annuo da attività lucrativa supera la soglia di CHF 120 000, ha luogo d'ufficio una tassazione ordinaria ulteriore (TOU); al di sotto di tale soglia l'imposta alla fonte ha di principio effetto liberatorio, fermo restando che una TOU è possibile su richiesta. L'importo esatto della soglia, le tariffe applicabili nonché le modalità e i termini cantonali di richiesta sono da verificare presso l'amministrazione fiscale cantonale del Vallese.

Il carico fiscale cantonale e comunale qualitativo del Vallese può essere inquadrato in modo affidabile soltanto tramite la documentazione fiscale cantonale ufficiale; il presente approfondimento non formula alcuna valutazione fiscale comparativa. Il carico fiscale non è un motivo per scegliere o evitare un Cantone e non sostituisce alcuna valutazione fiscale.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non è una consulenza fiscale. Le domande relative all'imposta alla fonte, alla TOU, alle convenzioni contro la doppia imposizione o all'imposizione internazionale sono da rivolgere a una consulenza fiscale qualificata o all'amministrazione fiscale cantonale del Vallese.

10. Economia e maggiori Comuni

Le indicazioni che seguono sono descrittive; servono all'inquadramento e non costituiscono né una raccomandazione né una valutazione. I valori numerici concreti (popolazione, quota di stranieri, pigioni, carico fiscale) sono da consultare tramite i portali ufficiali di statistica e fiscalità, e non da desumere dal presente approfondimento.

Il Vallese si estende dalla valle del Rodano al Cervino. È un Cantone bilingue (francese/tedesco), con il francese prevalente nel Vallese inferiore (occidentale) e il tedesco nel Vallese superiore (orientale). Sul piano economico i pilastri sono la viticoltura, il turismo e la forza idrica; la vita nello spazio alpino segna il Cantone. Il turismo genera una domanda stagionale di permessi a tempo determinato. Tra le esigenze d'integrazione figura la prova di conoscenze linguistiche nella lingua ufficiale della rispettiva regione di domicilio.

Riferimenti descrittivi:

  • Quota di stranieri: nell'ordine di grandezza di circa un quarto della popolazione residente (quota esatta da consultare tramite l'UST)
  • Costi abitativi: molto diversi a seconda delle regioni (regioni di pianura, località turistiche); riferimenti attuali dei prezzi delle pigioni da consultare tramite la statistica cantonale o i pertinenti indici dei prezzi delle pigioni
  • Carico fiscale: da inquadrare tramite la documentazione fiscale cantonale; il presente approfondimento non formula alcuna valutazione comparativa

Maggiori Comuni (descrittivo): Sion (capoluogo), Sierre, Monthey, Martigny e Briga-Glis. Sion, Sierre, Monthey e Martigny si situano nel Basso Vallese francofono, Briga-Glis nell'Alto Vallese germanofono.

11. Dichiarazione di anti-scope per il Cantone del Vallese

Per ragioni di deontologia professionale (art. 12 SR 935.61, LLCA — legge federale sulla libera circolazione degli avvocati), di chiarezza e di credibilità nei confronti degli utenti e delle autorità di vigilanza, SwissImmigrationPro tiene i seguenti temi per il Vallese espressamente al di fuori della propria ampiezza di prestazioni:

  • Nessuna strategia di Cantone-shopping: SIP non formula alcuna raccomandazione sul fatto che una procedura possa essere condotta in modo «più vantaggioso» in Vallese rispetto a un altro Cantone. La competenza segue il domicilio; un trasferimento strategico del domicilio motivato dal diritto degli stranieri può essere abusivo. Del pari non viene valutato se il Basso o l'Alto Vallese sia «più vantaggioso».
  • Nessuna valutazione comparativa di clemenza: SIP non valuta se il Vallese sia «più semplice» o «più severo» di un altro Cantone.
  • Nessuna strategia per il caso specifico: SIP non allestisce alcuna argomentazione di caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA), alcuna strategia di ricongiungimento familiare e alcuna strategia di ricorso.
  • Nessun modello di ricorso e alcun calcolatore di termini: la scelta del rimedio giuridico, l'argomentazione, la selezione dei mezzi di prova e l'inoltro nei termini rientrano nella pratica dell'avvocato.
  • Nessuna consulenza fiscale e alcuna ottimizzazione fiscale.
  • Nessuna consulenza di posizionamento o di insediamento e alcuna raccomandazione di avvocato al di fuori delle procedure strutturate e trasparenti previste a tal fine.

12. Cross-References