Permessi di soggiorno · S
Statuto di protezione S — speciale disposizione attivata, significato della decisione del Consiglio, passaggi.
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Data di validità: 04.11.2025 — ultimo stato della decisione del Consiglio federale relativa alla proroga dello statuto S. Stato: bozza AI, in attesa di verifica da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (lawyer of record) e di specialiste/specialisti per la locale ucraina.
Lo statuto di protezione S è una forma autonoma di protezione temporanea che il Consiglio federale ha posto in vigore per le persone provenienti dall'Ucraina con l'attivazione dell'ordinanza sulla protezione l'11 marzo 2022. La base giuridica è l'art. 66 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), secondo cui, in caso di esodo di massa, il Consiglio federale può attivare la protezione temporanea come statuto di gruppo. Lo statuto S non è uno statuto d'asilo in senso stretto (art. 3-7 LAsi): esso conduce immediatamente a un diritto di soggiorno senza una procedura d'asilo individuale, ma è limitato nel tempo e soggetto alla riserva della soppressione politica da parte del Consiglio federale.
Con decisione del 5 novembre 2025, il Consiglio federale ha prorogato lo statuto S fino al 4 marzo 2027. Questa proroga segue la prassi dell'UE, secondo cui anche la protezione temporanea prevista dalla direttiva sull'afflusso massiccio di sfollati è stata prorogata fino a marzo 2027.
Modifica materiale a partire da novembre 2025: la concessione dello statuto S non avviene più automaticamente per tutte le persone provenienti dall'Ucraina. Dall'adeguamento di novembre, il SEM verifica la regione di provenienza delle persone richiedenti. Le persone provenienti da regioni che, secondo la valutazione del SEM, attualmente non sono direttamente colpite dalla guerra possono essere escluse dallo statuto S. Le concretizzazioni di questa prassi sono contenute nelle rispettive istruzioni del SEM, costantemente aggiornate nei riferimenti alle fonti del presente documento.
Lo statuto S spetta in linea di principio a:
Le persone che, prima del 24 febbraio 2022, soggiornavano in Svizzera con un permesso di dimora B e il cui permesso è tuttora valido non rientrano nello statuto S: esse mantengono il loro statuto precedente.
Con decisione del 12 gennaio 2024, il Consiglio federale ha aperto un passaggio agevolato dallo statuto S a un permesso di dimora B ordinario. Le condizioni sono concretizzate nelle istruzioni del SEM e comprendono tipicamente:
Il passaggio è una possibilità facoltativa, non un effetto automatico. Chi mantiene lo statuto S resta nel regime S; chi cambia ottiene un permesso di dimora B ordinario con i diritti che ne derivano (tra l'altro durata di validità più lunga, ricongiungimento familiare più semplice, cambiamento di professione senza obbligo di autorizzazione cantonale).
Attenzione: se l'ordinanza sulla protezione viene soppressa (decisione politica del Consiglio federale), lo statuto S decade per tutti coloro che, a quel momento, si trovano ancora nel regime S. Chi è passato per tempo a un permesso di dimora B lo mantiene indipendentemente dalla soppressione. Questa costellazione è oggetto della consulenza individuale — si veda il percorso di rinvio qui sotto.
Il Consiglio federale ha stabilito nell'ordinanza sulla protezione che la soppressione dello statuto S deve avvenire con un adeguato termine transitorio. Le persone che, al momento della soppressione, si trovano nello statuto S ricevono tipicamente:
La concreta configurazione del termine transitorio e delle procedure dovrà essere decisa a livello politico al momento della soppressione. SIP aggiorna immediatamente questo documento (SLA di 24 ore in DE-CH) in caso di una decisione corrispondente.
fw_anti_scope_boundaries.md)SIP non fornisce consulenza sulla strategia di una domanda d'asilo ordinaria che potrebbe subentrare dopo la soppressione dello statuto S. SIP non rilascia pronostici di successo su singole domande di passaggio S→B. SIP non fornisce consulenza sulla questione se una determinata familiare abbia diritto al ricongiungimento familiare — si tratta di una valutazione giuridica riferita al caso e richiede un'avvocata/avvocato iscritta/o nel registro cantonale degli avvocati.
In caso di domande concrete sulla propria situazione:
Per i dettagli relativi a ciascun Cantone si veda il rispettivo file cantonale (ca_*.md).
Questo documento viene aggiornato senza indugio in caso di:
La responsabilità per la sorveglianza degli aggiornamenti spetta al Chief Lawyer-of-Record ed è stabilita operativamente in ADR-017 (pipeline di contenuti per crisi e ad alta frequenza).
Ultimo stato: 18.05.2026 — prima bozza AI. In attesa di verifica e approvazione da parte dell'avvocata responsabile/avvocato responsabile (lawyer of record) nonché di una/uno specialista per la locale ucraina secondo l'ADR-016. Fino all'approvazione non pubblicare. In caso di decisione del Consiglio federale nel frattempo: aggiornare prima della pubblicazione.
Domande frequenti
Domande concrete che vengono poste spesso su S — Persone bisognose di protezione..
Porre la mia domandaPersone con domicilio in Ucraina prima del 24.2.2022, i loro familiari (coniuge, figli minorenni) e cittadini di paesi terzi con permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Ucraina. Attivazione tramite decisione del Consiglio federale dell’11.3.2022 (art. 4 LAsi). Proroga attualmente decisa fino al 4.3.2027.
Articoli di legge
AsylG SR 142.31 Art. 66-79
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/1037/deSchutzverordnung — Aktivierung 11.03.2022
https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/192/deSEM Themenseite Ukraine
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/sonderverfahren/ukraine.htmlSEM Schutzstatus S — Detailseite
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/sonderverfahren/ukraine/schutzstatus-s.htmlBundesrat Verlängerung Status S bis 04.03.2027 (Nov 2025)
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-103237.html| Cantone | Indicazione |
|---|
| ZH | Città di Zurigo team SAH Ucraina; servizio cantonale specializzato dell'Ufficio della migrazione per le richieste relative allo statuto S |
| BE | Accompagnamento attivo da parte del coordinamento cantonale della migrazione |
| VD | Centre EVAM per le persone in cerca di protezione |
| GE | Hospice général per asilo + S; servizio specializzato russo/ucraino |
| BS | Aiuto sociale della Città di Basilea; accompagnamento da parte di Bühl Suisse |
| TI | Centro polifunzionale di Riazzino; consulenza in italiano per le famiglie ucraine |
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B
B — Permesso di dimora
Permesso di soggiorno di durata limitata con vincolo di scopo. È il permesso di soggiorno standard per la maggior parte dei residenti.
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C — Permesso di domicilio
Permesso valido a tempo indeterminato dopo in genere dieci anni. Requisiti, revoca, allontanamento.
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L — soggiorno di breve durata.
Permessi di soggiorno fino a dodici mesi. Sottocategorie, limiti di proroga, passaggio al permesso B.
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G — Permesso per frontalieri
Permesso per frontalieri — obbligo di rientrare settimanalmente, prassi cantonale, riferimento all’ALC.
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F — Ammissione provvisoria
Situazione in caso di ostacolo all’allontanamento. Diritti, limiti, passaggio al permesso di dimora B.
LeggereN
N — Permesso N richiedente asilo
Situazione durante la procedura d’asilo. Attività lavorativa, viaggi, termini procedurali.
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