1. Panoramica — il Cantone di Glarona nel contesto del diritto migratorio

Il Cantone di Glarona (GL; in tedesco Glarus, in francese Glaris) è, per superficie e per popolazione, uno dei cantoni più piccoli della Svizzera. Si trova a est del lago di Zurigo ed è caratterizzato dalla sua Landsgemeinde — una delle ultime tradizioni di democrazia diretta all'aperto della Svizzera. Il capoluogo è Glarona.

La popolazione residente del cantone si colloca nella fascia bassa delle cinque cifre; la quota della popolazione residente straniera ammonta a circa un quarto, collocandosi così all'incirca nella media svizzera. Quest'ordine di grandezza è puramente descrittivo; le cifre esatte e attuali della popolazione e degli stranieri vanno consultate presso l'Ufficio federale di statistica (UST) e presso il servizio cantonale di statistica. Glarona si fonda su un passato industriale e sviluppa sempre più un settore turistico (outdoor/montagna). L'amministrazione cantonale è compatta. Queste caratteristiche strutturali sono descrittive e non costituiscono né una valutazione né una raccomandazione.

L'autorità cantonale competente per tutte le procedure relative al diritto di soggiorno è l'Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di Glarona.

Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di Glarona (Ufficio degli stranieri) Pagina ufficiale e contatto: https://www.gl.ch (ricercare «Migrationsamt») Elenco delle autorità cantonali della migrazione (SEM): https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden.html

L'indirizzo, l'e-mail, il numero di telefono, l'attribuzione dipartimentale nonché gli orari di apertura e di sportello sono soggetti a modifiche organizzative; fa fede la pagina ufficiale attuale del Cantone di Glarona.

1.1 Popolazione migrante glaronese — inquadramento

La popolazione residente straniera di circa un quarto (descrittivo) si ripartisce tra cittadini/e dell'UE/AELS (ambito della libera circolazione) e cittadini/e di Stati terzi. I permessi di dimora B e i permessi di domicilio C costituiscono le categorie più frequenti; i permessi di soggiorno di breve durata L ricorrono in relazione all'attività lucrativa; i permessi per frontalieri G sono possibili, ma numericamente limitati data la ridotta dimensione del cantone. I permessi F/N/S dipendono dalla chiave di ripartizione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) secondo l'art. 27 LAsi (legge sull'asilo, RS 142.31). Suddivisioni affidabili specifiche per cantone non sono pubblicate in modo sistematico; le cifre esatte vanno consultate presso l'Ufficio federale di statistica e presso il servizio cantonale di statistica.

2. Basi legali — diritto federale e diritto cantonale di esecuzione

2.1 Diritto federale applicabile

Nel diritto migratorio il Cantone di Glarona — come tutti i cantoni — applica in via prioritaria il diritto federale: la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) unitamente all'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP, RS 142.203), la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) nonché la prassi e le direttive pertinenti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Per l'ammissione all'esercizio di un'attività lucrativa sono in particolare determinanti l'art. 18 LStrI (ammissione in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa) nonché i tipi di permesso secondo l'art. 33 LStrI (permesso di dimora B), l'art. 34 LStrI (permesso di domicilio C) e l'art. 37 LStrI (cambiamento del luogo di residenza).

Per le disposizioni quadro del diritto federale si veda il glossario dei termini relativi alla LStrI e all'OASA, per il diritto della libera circolazione il glossario ALC/OLCP e per il diritto d'asilo il glossario relativo alla legge sull'asilo.

2.2 Diritto cantonale di esecuzione

A livello cantonale sono in particolare pertinenti:

  • il diritto cantonale di esecuzione della LStrI (atto introduttivo del Cantone di Glarona relativo alla legge sugli stranieri e la loro integrazione); la denominazione cantonale esatta e il numero dell'atto vanno desunti dalla raccolta legislativa del Cantone di Glarona;
  • la legge cantonale sulla cittadinanza (concretizzazione della procedura di cittadinanza secondo la LCit a livello cantonale e comunale);
  • il diritto cantonale della procedura amministrativa (diritto procedurale per le procedure dinanzi alle autorità amministrative cantonali e all'istanza cantonale di ricorso).

Un numero di atto cantonale non viene deliberatamente indicato in questa sede, al fine di evitare un'indicazione non verificata; lo stato attuale e il numero sistematico corretto vanno desunti esclusivamente dalla raccolta legislativa ufficiale del Cantone di Glarona.

3. Autorità competente — contatto e reperibilità

L'autorità competente è l'Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di Glarona. Esso tratta le procedure ordinarie in materia di diritto degli stranieri (B UE/AELS, B Stato terzo, L, C, proroghe e cambiamenti di statuto secondo l'art. 33 LStrI, l'art. 34 LStrI e l'art. 37 LStrI), il ricongiungimento familiare secondo gli art. 42–47 LStrI nonché il coordinamento delle procedure cantonali di naturalizzazione.

Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di Glarona Pagina ufficiale e contatto: https://www.gl.ch (ricercare «Migrationsamt») Elenco delle autorità cantonali della migrazione (SEM): https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden.html

L'indirizzo postale, l'e-mail, il telefono, un eventuale portale online nonché gli orari di apertura e di sportello vanno consultati sulla pagina ufficiale cantonale, poiché sono soggetti a modifiche organizzative.

La struttura amministrativa compatta del cantone è descrittiva e non costituisce un'affermazione sulla qualità o sulla rapidità del trattamento nel singolo caso.

4. Durata della procedura — valori indicativi cantonali

La durata del trattamento non è un valore fissato dalla legge; essa dipende dallo stato degli atti, dalla completezza della documentazione, dal carico di lavoro dell'autorità e dalla complessità del singolo caso. Come ordine di grandezza approssimativo per domande standard ben documentate nel Cantone di Glarona si assume un valore indicativo di circa quattro settimane. I singoli tipi di procedura se ne discostano, secondo l'esperienza:

  • Le prime domande B (attività lucrativa o ricongiungimento familiare) tendono a durare di più, poiché sono regolarmente necessari accertamenti supplementari e — per i cittadini/e di Stati terzi — un'approvazione della SEM.
  • Le proroghe B sono tendenzialmente più rapide quando le circostanze sono invariate.
  • Le domande C (in via ordinaria dopo dieci anni o in via anticipata dopo cinque anni secondo l'art. 34 cpv. 4 LStrI) e il ricongiungimento familiare da Stati terzi (art. 42–47 LStrI) dipendono dal rispettivo stato degli atti.

L'Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di Glarona non pubblica alcuna garanzia vincolante di trattamento; l'ordine di grandezza menzionato è descrittivo e non fonda alcun diritto a un determinato termine di trattamento. Per lo stato vincolante fa fede la pagina ufficiale cantonale.

Avvertenza: l'approvazione della SEM delle decisioni cantonali preliminari (art. 99 LStrI, in combinato disposto con l'art. 85 OASA e l'art. 86 OASA) non è compresa in quest'ordine di grandezza e può, nelle costellazioni soggette ad approvazione, richiedere settimane o mesi supplementari.

5. Prova delle competenze linguistiche

La lingua di procedura nel Cantone di Glarona è il tedesco (fa fede la variante del tedesco standard; lo svizzero tedesco non è rilevante per l'esame).

  • Ricongiungimento familiare da uno Stato terzo: per il rilascio di un permesso di dimora B nell'ambito del ricongiungimento familiare, il diritto federale richiede di regola una prova di tedesco almeno al livello A1 orale secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), fondata sull'art. 58a LStrI (criteri d'integrazione) e sull'art. 77d OASA (prova delle competenze linguistiche).
  • Permesso di domicilio C anticipato (dopo cinque anni anziché dieci, art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 60a OASA e l'art. 77d OASA): è richiesto un livello B1 orale e A2 scritto nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza — nel Cantone di Glarona il tedesco. La stessa soglia (B1 orale, A2 scritto) vale per i cittadini/e dell'UE/AELS.

Si tratta di requisiti minimi del diritto federale; il rilascio rientra nel potere d'apprezzamento dell'autorità, esercitato conformemente ai suoi doveri, e presuppone che siano soddisfatti anche gli altri criteri d'integrazione. Sono in particolare accettati come prova delle competenze linguistiche il certificato fide in lingua tedesca nonché i diplomi e le attestazioni menzionati all'art. 77d OASA (p. es. telc, Goethe, ÖSD al livello corrispondente). Per le prove concretamente richieste fanno fede le direttive attuali della SEM e la prassi dell'Ufficio cantonale della migrazione.

6. Prassi standard di rilascio dei permessi B / L / C

Nell'ambito dei permessi il Cantone di Glarona applica lo standard federale secondo la LStrI/OASA e le direttive della SEM. I punti essenziali seguenti costituiscono la meccanica standard del diritto federale; le particolarità specifiche del cantone, ove presenti, sono indicate come descrittive.

  • Permesso di dimora B (art. 33 LStrI): rilascio in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa secondo l'art. 18 LStrI (Stato terzo) ovvero nell'ambito della libera circolazione (ALC/OLCP per l'UE/AELS). Per i cittadini/e di Stati terzi vanno osservati la priorità, le condizioni salariali e lavorative nonché i contingenti federali.
  • Permesso di soggiorno di breve durata L: per scopi lucrativi o di soggiorno limitati nel tempo; nel contesto glaronese legato all'attività lucrativa e numericamente limitato.
  • Permesso di domicilio C (art. 34 LStrI): in via ordinaria dopo dieci anni (art. 34 cpv. 2 LStrI), in via anticipata dopo cinque anni in caso di integrazione riuscita (art. 34 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 60a OASA e l'art. 77d OASA). Tra i fattori valutati nell'ambito della valutazione dell'integrazione figurano in particolare le competenze linguistiche, la partecipazione alla vita economica senza ricorso all'aiuto sociale, il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici nonché il rispetto degli obblighi finanziari.
  • Il cambiamento del luogo di residenza (art. 37 LStrI) e i motivi di revoca (art. 62 LStrI e art. 63 LStrI) sono retti dal diritto federale. L'art. 62 LStrI e l'art. 63 LStrI riguardano in primo luogo motivi attinenti alla sicurezza e all'ordine pubblici nonché determinate violazioni di obblighi; debiti o esecuzioni di per sé non comportano alcuna revoca automatica, ma confluiscono — come il ricorso all'aiuto sociale — indirettamente nello statuto attraverso la valutazione dell'integrazione.

Emolumenti: gli emolumenti per il rilascio dei permessi nelle procedure B, L e C sono riscossi sulla base del diritto federale (ordinanza sugli emolumenti relativa alla LStrI) e concretizzati dall'Ufficio cantonale della migrazione. Gli importi attuali vanno consultati sulla pagina ufficiale cantonale; un'informazione vincolante sugli emolumenti è fornita dall'Ufficio cantonale della migrazione.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non fornisce alcuna informazione su come una concreta domanda B, L o C potrebbe essere «ottimizzata» mediante la scelta dei termini, la descrizione della posizione o la struttura salariale, né alcun pronostico individuale di successo. Queste questioni di impostazione spettano ai datori/alle datrici di lavoro, ai servizi delle risorse umane e all'avvocatura specializzata.

7. Naturalizzazione

La naturalizzazione ordinaria segue una procedura a tre livelli: la Confederazione, il Cantone di Glarona (legge cantonale sulla cittadinanza) e il comune di residenza. Tutti e tre i livelli devono dare il loro consenso in modo cumulativo.

A livello federale il diritto distingue tra la legge sulla cittadinanza e l'ordinanza sulla cittadinanza quali due atti distinti:

  • La legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit, RS 141.0) disciplina i presupposti materiali: una durata di soggiorno di dieci anni in Svizzera (art. 9 LCit), i presupposti materiali di idoneità — integrazione riuscita, familiarità con le condizioni di vita in Svizzera e assenza di messa in pericolo della sicurezza interna o esterna (art. 11 LCit) — nonché i criteri d'integrazione (art. 12 LCit).
  • L'ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit, RS 141.01) concretizza in particolare la prova delle competenze linguistiche: livello B1 orale e A2 scritto in una lingua nazionale (art. 6 (RS 141.01) OCit); nel Cantone di Glarona si tratta del tedesco.

A livello cantonale e comunale la procedura glaronese richiede inoltre un soggiorno pluriennale nel cantone nonché nel comune di residenza, secondo le modalità della legge cantonale sulla cittadinanza e dei regolamenti comunali; i termini e le modalità esatti vanno desunti dalla raccolta legislativa cantonale nonché dal rispettivo regolamento comunale. Il cantone è caratterizzato dalla tradizione della Landsgemeinde, in cui alla collettività è attribuita una grande importanza; si tratta di un'indicazione descrittiva. I requisiti comunali esatti nonché le modalità di audizione e di test delle conoscenze variano da comune a comune e sono disciplinati nel rispettivo regolamento comunale.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non mette a disposizione alcuna istruzione per l'ottimizzazione della strategia di naturalizzazione e non formula alcuna raccomandazione su in quale comune una domanda sarebbe «più facile». Una simile consulenza sarebbe un esempio classico di shopping comunale illecito. La conduzione della procedura nel singolo caso rientra nella pratica dell'avvocatura.

8. Asilo nel cantone

Il Cantone di Glarona è integrato nella struttura federale delle regioni d'asilo. La procedura d'asilo celere secondo la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) si svolge, nella sua prima fase, in un centro federale d'asilo (CFA) della regione d'asilo competente; l'attribuzione regionale concreta e l'ubicazione del CFA vanno desunte dall'elenco della SEM (sem.admin.ch). Quando una domanda è trasferita nella procedura ampliata, l'attribuzione cantonale avviene secondo la chiave di ripartizione della SEM conformemente all'art. 27 LAsi; Glarona accoglie una quota corrispondente alla dimensione della sua popolazione.

Il consultorio giuridico per richiedenti l'asilo (RBS) competente per il cantone è gestito da un'organizzazione incaricata regionale; l'organizzazione incaricata concreta e la sua reperibilità sono consultabili tramite l'elenco della SEM (sem.admin.ch). Il consultorio assicura la rappresentanza legale gratuita prevista dalla legge sull'asilo nella procedura ampliata (art. 102f LAsi) nonché una consulenza più ampia.

Approfondimento: il glossario relativo alla legge sull'asilo.

9. Imposte e imposta alla fonte — contesto del diritto migratorio

Le persone salariate senza permesso di domicilio — in particolare i cittadini/e di Stati terzi titolari di un permesso di dimora B nonché i cittadini/e dell'UE/AELS titolari di un permesso di dimora B — sono di regola assoggettate, per il loro reddito da attività lucrativa, all'imposta alla fonte (ritenuta dell'imposta direttamente da parte del datore/della datrice di lavoro). L'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa è disciplinata sia dal diritto federale sia dal diritto cantonale: a livello dell'imposta federale diretta, gli art. 83 (RS 642.11) segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) ne costituiscono la base; a livello cantonale vi si aggiungono la legge sull'armonizzazione delle imposte (LAID) e la legge tributaria cantonale, eseguite dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Quando il reddito lordo annuo da attività lucrativa supera la soglia fissata dal diritto federale di CHF 120'000, per le persone imposte alla fonte con domicilio fiscale in Svizzera viene obbligatoriamente effettuata una tassazione ordinaria ulteriore (TOU) (art. 89 (RS 642.11) LIFD). Questa soglia è un valore federale uniforme e non una particolarità glaronese. Al di sotto della soglia l'imposta alla fonte vale in linea di principio come liberatoria; una TOU può essere effettuata su richiesta (art. 89a (RS 642.11) LIFD). Con l'ottenimento del permesso di domicilio C o con il matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera l'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa e si applica la tassazione ordinaria.

L'inquadramento qualitativo dell'onere fiscale nel Cantone di Glarona non è oggetto di questo approfondimento; fanno fede i baremi fiscali cantonali rispettivamente in vigore. Una qualificazione come «elevato» o «basso» non viene deliberatamente effettuata in questa sede, poiché non costituisce né un'informazione giuridica né un motivo oggettivo per la scelta del luogo di residenza.

Anti-scope: SwissImmigrationPro non è una consulenza fiscale e non formula alcuna raccomandazione di trasferimento del domicilio per motivi fiscali. Le questioni relative all'imposta alla fonte, alla TOU e alla tassazione delle persone fisiche sono di competenza dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni o di consulenti fiscali qualificati/e. Una domiciliazione fittizia puramente motivata da considerazioni fiscali, senza un effettivo spostamento del centro della vita, può al contempo essere delicata sotto il profilo del diritto migratorio.

10. Economia e comuni più grandi

Le indicazioni seguenti sono descrittive e non costituiscono né una valutazione né una raccomandazione:

Glarona è un piccolo cantone a est del lago di Zurigo, noto per la sua Landsgemeinde (assemblea all'aperto), una delle ultime tradizioni di democrazia diretta della Svizzera. Il cantone coniuga un patrimonio industriale con un turismo outdoor in crescita. L'amministrazione è compatta. Le offerte d'integrazione sono in parte fornite in collaborazione con cantoni limitrofi.

Dalla riforma comunale il cantone si articola in tre comuni unici:

  • Glarona (capoluogo)
  • Glarona Nord
  • Glarona Sud

Riguardo ai costi dell'alloggio non vengono qui indicati valori indicativi concreti di pigione, poiché i prezzi regionali delle pigioni oscillano fortemente nel tempo; valori di confronto attuali vanno desunti dalle statistiche ufficiali degli alloggi e delle pigioni (Ufficio federale di statistica, servizio cantonale di statistica).

11. Dichiarazione di anti-scope per il Cantone di Glarona

Nell'interesse della delimitazione deontologica (legge sugli avvocati, LLCA, RS 935.61), della chiarezza e della credibilità nei confronti degli utenti e delle autorità di vigilanza, SwissImmigrationPro mantiene espressamente i temi seguenti al di fuori del proprio ambito di prestazioni:

  • Nessuna strategia di canton shopping: SIP non formula alcuna raccomandazione su se una procedura sarebbe «più vantaggiosa» a Glarona che in un altro cantone. La competenza segue il luogo di residenza; un trasferimento strategico del domicilio con sfondo di diritto degli stranieri può essere abusivo.
  • Nessuna valutazione comparativa della clemenza: SIP non valuta la prassi glaronese come «più semplice» o «più severa» di quella di un altro cantone.
  • Nessuna strategia di singolo caso: SIP non fornisce alcuna argomentazione di caso di rigore (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI in combinato disposto con l'art. 31 OASA), alcuna strategia di ricongiungimento familiare né alcuna strategia di ricorso.
  • Nessuna consulenza fiscale né scelta del domicilio per motivi fiscali.
  • Nessun modello di atto di ricorso, nessuno strumento di calcolo dei termini: la conduzione di un ricorso richiede l'accompagnamento di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati glaronese.
  • Nessuna indicazione di posizionamento o di insider: nessuna indicazione su singoli/e collaboratori/trici, momenti «favorevoli» per presentare una domanda o prassi informali.

Anti-scope (art. 12 (RS 935.61) legge sugli avvocati, LLCA): questo approfondimento spiega il diritto applicabile e la prassi standard delle autorità. Non sostituisce alcuna consulenza legale individuale e non costituisce alcuna rappresentanza. Per le questioni giuridiche relative al singolo caso occorre rivolgersi a un'avvocatura iscritta nel registro cantonale degli avvocati.

12. Cross-References

Questo approfondimento cantonale si collega a diversi file di framework e tematici (rimandi per nome di file; singoli file di destinazione possono essere ancora in sospeso, «se disponibile»):


Avvertenza sulle indicazioni variabili nel tempo: le indicazioni cantonali relative alle autorità, alle statistiche e agli emolumenti sono variabili nel tempo. Le cifre concrete, i dati di contatto e i termini figurano deliberatamente in questo approfondimento solo come rimando alla rispettiva fonte ufficiale determinante (Ufficio cantonale della migrazione del Cantone di Glarona, SEM, Ufficio federale di statistica, raccolta legislativa cantonale).