La Svizzera è uno Stato federale composto da 26 Cantoni. Ogni Cantone gestisce la propria autorità in materia di migrazione ed esegue il diritto in materia di stranieri e di integrazione nell'ambito della propria competenza. Chi si trasferisce da un Cantone a un altro non cambia quindi soltanto indirizzo, ma anche l'ambito di competenza amministrativa. A ciò si ricollegano diversi obblighi giuridici. Il presente contributo illustra la procedura di cambiamento di Cantone secondo l'art. 37 LStrI nonché i relativi obblighi di notifica e di registrazione. Non valuta i Cantoni gli uni rispetto agli altri e non fornisce alcuna raccomandazione su dove trasferirsi.

Chi ha bisogno di un'autorizzazione per cambiare Cantone?

Se un cambiamento di Cantone è soggetto ad autorizzazione dipende soprattutto dal tipo di permesso e dallo statuto giuridico. Il permesso di dimora (permesso B) è cantonale: è stato rilasciato dal Cantone precedente ed è vincolato alla competenza di quest'ultimo.

  • Permesso di dimora B: il passaggio a un altro Cantone richiede il consenso dell'autorità in materia di migrazione del nuovo Cantone di domicilio (art. 37 cpv. 1 LStrI). Non sussiste un diritto automatico al cambiamento; l'autorità esamina le condizioni per il rilascio del permesso nel nuovo Cantone.
  • Permesso di domicilio C: i titolari di un permesso di domicilio hanno in linea di principio diritto al cambiamento di Cantone, sempreché non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 63 LStrI (art. 37 cpv. 3 LStrI). Viene meno un consenso nel senso di un esame discrezionale; il nuovo Cantone di domicilio rilascia un nuovo permesso.
  • Permesso di breve durata L: anche il cambiamento con un permesso di breve durata è soggetto a consenso (art. 37 cpv. 2 LStrI) ed è vincolato all'attività lucrativa sottostante o allo scopo del soggiorno.

Per i cittadini dell'UE/AELS il cambiamento di Cantone è retto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, SR 0.142.112.681) e dall'ordinanza concernente l'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP). La libera circolazione delle persone comprende in linea di principio anche la mobilità all'interno della Svizzera; nondimeno il nuovo domicilio va notificato all'autorità competente e il permesso viene rilasciato dal nuovo Cantone di domicilio.

Per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso B il nuovo Cantone di domicilio esamina le condizioni secondo le disposizioni generali in materia di ammissione (art. 18–19, 21, 27 e 33 LStrI), in particolare l'attività lucrativa, lo scopo del soggiorno e i mezzi finanziari sufficienti. La concretizzazione avviene nell'OASA (cfr. art. 31 OASA).

Per le persone ammesse provvisoriamente (permesso F) e le persone nella procedura d'asilo (permesso N) si applicano regole particolari; un cambiamento di Cantone è possibile soltanto alle condizioni di cui agli art. 58a–58b LStrI o secondo l'art. 27 LAsi e rientra nel potere discrezionale delle autorità. Anche per le persone bisognose di protezione (permesso S) e i titolari di un permesso Ci vigono regole speciali specifiche per lo statuto.

Avvertenza: quale tipo di permesso comporta quale iter procedurale risulta dal permesso concreto. Per le differenze tra permesso B e permesso C si veda il permesso di domicilio C.

La procedura di cambiamento di Cantone (permesso B/L)

Per i permessi soggetti a consenso, il cambiamento di Cantone si svolge in passi ordinati. È determinante che il consenso del nuovo Cantone di domicilio sia disponibile prima che il domicilio venga effettivamente trasferito.

  1. Presentare la domanda al nuovo Cantone di domicilio. La domanda di cambiamento di Cantone va indirizzata all'autorità in materia di migrazione del nuovo Cantone. Alcuni Cantoni offrono moduli online, altri richiedono una comparizione personale.
  2. Inoltrare la documentazione necessaria. Di norma vengono richiesti il permesso valido, una prova dell'attività lucrativa o dei mezzi finanziari sufficienti nel nuovo Cantone, una prova dell'alloggio (contratto di locazione) nonché un documento di viaggio valido. L'elenco preciso dipende dal diritto cantonale di esecuzione e va confermato presso l'ufficio cantonale della migrazione competente.
  3. Attendere la decisione. La durata di trattamento varia a seconda del Cantone e del carico di lavoro.
  4. Notifica di partenza presso il domicilio precedente. Dopo il trasferimento del domicilio occorre effettuare la notifica di partenza presso il Comune precedente.
  5. Notifica di arrivo nel nuovo Comune. La notifica presso il controllo abitanti del nuovo luogo di domicilio deve avvenire entro 14 giorni dall'arrivo (art. 12 LStrI in combinato disposto con gli art. 10–16 LStrI; cfr. gli obblighi di notifica dell'OASA).
  6. Ricevere il nuovo permesso. Il nuovo Cantone di domicilio rilascia un nuovo permesso con l'autorità cantonale ora competente.

Prima di ricevere il consenso scritto del nuovo Cantone di domicilio, il domicilio non dovrebbe essere trasferito. Un cambiamento senza autorizzazione può mettere a rischio lo statuto di soggiorno (cfr. gli obblighi di collaborazione e di notifica secondo l'art. 90 nonché i motivi di revoca secondo gli art. 62–63 LStrI).

Obbligo di notifica e di registrazione nel Comune

Indipendentemente dal tipo di permesso, sussiste l'obbligo di annunciarsi presso il controllo abitanti del nuovo luogo di domicilio. L'obbligo di notifica di arrivo e di partenza deriva dal diritto in materia di stranieri (art. 12 LStrI) ed è completato dal diritto cantonale e comunale in materia di registri. Il domicilio nel senso del diritto civile è determinato secondo l'art. 23 CC.

Al momento della notifica vengono di regola richiesti: passaporto o carta d'identità, il permesso per stranieri, il contratto di locazione nonché – a seconda del Comune – un'attestazione di partenza dal luogo di domicilio precedente e una prova dell'assicurazione malattie. Possono essere riscosse tasse comunali; il loro importo dipende dal rispettivo diritto comunale.

Assicurazione malattie in caso di cambiamento di Cantone

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (KVG/LAMal) rimane obbligatoria anche dopo un cambiamento di Cantone. Chi si trasferisce in Svizzera o cambia statuto assicurativo deve assicurarsi entro tre mesi; l'assicurazione vale quindi retroattivamente a partire dal momento determinante. In caso di cambiamento di domicilio all'interno della Svizzera, l'assicuratore va informato del cambiamento di indirizzo.

Il presente contributo non confronta gli assicuratori e non indica cifre relative ai premi. Per le indicazioni ufficiali e specifiche per Cantone sull'assicurazione malattie – inclusa la panoramica dei premi – è a disposizione il calcolatore ufficiale dei premi della Confederazione: priminfo.admin.ch.

Domicilio fiscale in caso di cambiamento di Cantone

Il sistema fiscale svizzero è strutturato su tre livelli (Confederazione, Cantone, Comune). Un cambiamento di Cantone modifica il domicilio fiscale. Per l'imposta federale diretta e l'imposta alla fonte le disposizioni della LIFD (art. 83 segg. LIFD) costituiscono il quadro di diritto federale; la sovranità fiscale cantonale risulta dalla rispettiva legge tributaria cantonale.

  • Determinante per l'assoggettamento fiscale è in linea di principio il domicilio alla fine del periodo fiscale. La disciplina più precisa del cambiamento infrannuale è retta dal diritto sull'armonizzazione fiscale e dal diritto tributario cantonale.
  • Chi è assoggettato all'imposta alla fonte (in particolare i titolari di un permesso B senza domicilio) soggiace, dopo il cambiamento, alla tariffa dell'imposta alla fonte del nuovo Cantone (art. 83 segg. LIFD in combinato disposto con il diritto cantonale).
  • Il cambiamento di indirizzo va notificato all'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Il presente contributo non indica aliquote fiscali, non valuta alcun Cantone come fiscalmente più vantaggioso e non fornisce indicazioni sull'ottimizzazione fiscale. Informazioni vincolanti sono fornite esclusivamente dalle amministrazioni delle contribuzioni competenti.

Scuola e custodia dei bambini

Il settore scolastico rientra nella competenza dei Cantoni. In caso di trasloco con figli soggetti all'obbligo scolastico, possono differire i piani di studio, le strutture dell'anno scolastico e la lingua d'insegnamento. I Cantoni di lingua tedesca si orientano al Lehrplan 21, nella Svizzera romanda vige il Plan d'études romand, in Ticino il piano di studio cantonale. Un cambiamento durante l'anno scolastico è di regola possibile; si raccomanda di contattare per tempo l'amministrazione scolastica del nuovo Comune.

Anche l'offerta di custodia complementare alla famiglia (asilo nido) ed eventuali sussidi sono disciplinati a livello cantonale e comunale e differiscono di conseguenza.

Veicolo e licenza di condurre

Chi detiene un veicolo deve, dopo il trasloco, reimmatricolarlo presso l'ufficio della circolazione stradale del nuovo Cantone. In tale occasione vengono rilasciate nuove targhe di controllo cantonali. La licenza di condurre rimane valida; l'indirizzo va notificato all'autorità competente. L'imposta di circolazione è riscossa a livello cantonale.

Panoramica: confronto tra permesso B e permesso C

La tabella seguente illustra unicamente la differenza dal punto di vista procedurale. Non contiene alcuna valutazione né alcuna raccomandazione.

CaratteristicaPermesso di dimora BPermesso di domicilio C
Base giuridica del cambiamento di Cantoneart. 37 cpv. 1 LStrI (soggetto a consenso)art. 37 cpv. 3 LStrI (in linea di principio diritto)
Consenso preventivo del nuovo Cantone di domicilionecessarionon come esame discrezionale; viene rilasciato un nuovo permesso
Esame nel nuovo Cantone di domiciliocondizioni del permesso (art. 18–19, 21, 27, 33 LStrI)solo motivi di revoca (art. 63 LStrI)
Rilascio del permessonuovo permesso cantonale dopo il consensonuovo permesso cantonale al momento della notifica

Lista di controllo per il cambiamento di Cantone

L'ordine non è arbitrario: singoli passi presuppongono consensi precedenti.

  1. Chiarire se il cambiamento è soggetto a consenso (B/L) oppure se sussiste in linea di principio un diritto (C).
  2. In caso di obbligo di consenso: presentare la domanda di cambiamento di Cantone all'ufficio cantonale della migrazione del nuovo Cantone di domicilio.
  3. Attendere il consenso scritto prima di trasferire il domicilio (per B/L).
  4. Assicurarsi un alloggio nel nuovo Cantone (contratto di locazione o prova di proprietà).
  5. Informare il datore di lavoro del cambiamento di indirizzo (rilevante per l'imposta alla fonte).
  6. Effettuare la notifica di partenza presso il domicilio precedente.
  7. Notifica di arrivo nel nuovo Comune entro 14 giorni (art. 12 LStrI).
  8. Informare l'assicuratore malattie del cambiamento di indirizzo.
  9. Reimmatricolare il veicolo presso l'ufficio della circolazione stradale del nuovo Cantone.
  10. Aggiornare l'indirizzo presso la banca, le altre assicurazioni e la posta (ordine di rispedizione).
  11. In presenza di figli soggetti all'obbligo scolastico, contattare l'amministrazione scolastica del nuovo Comune.
  12. Notificare il cambiamento di indirizzo all'amministrazione cantonale delle contribuzioni.

Dove si situa esattamente la competenza

L'esecuzione del cambiamento di Cantone compete alle autorità cantonali in materia di migrazione; le basi di diritto federale si trovano negli art. 37, 40 segg. e 99 LStrI nonché nell'OASA (cfr. art. 31, 73 OASA). Informazioni vincolanti e aggiornate su documentazione, termini e tasse sono fornite esclusivamente dall'autorità cantonale competente. Indicazioni generali sulla competenza cantonale si trovano nei contributi pratici cantonali nonché nei glossari terminologici sul diritto in materia di stranieri.

Avvertenza: il presente contributo illustra la situazione giuridica e non costituisce una consulenza giuridica (art. 12 LLCA).