Tutela dei diritti acquisiti dei cittadini britannici dopo la Brexit.
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03.06.2026
Legge in vigore al
01.01.2021 (Citizens'' Rights Agreement in Kraft); current consolidation 2024
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Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
UK Citizens' Rights Agreement — Tutela degli acquisiti e regime dei permessi per i cittadini britannici in Svizzera dopo la Brexit
Domande frequenti
3 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su Regno Unito — Diritti dei cittadini.
Chi risiedeva in Svizzera il 31.12.2020 è protetto dall’Accordo sui diritti dei cittadini (CRA). I permessi esistenti rimangono validi e i diritti previsti dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone (diritto di residenza, di lavoro e di ricongiungimento familiare) sono mantenuti per questa categoria di persone. I nuovi ingressi nel territorio svizzero dal Regno Unito a partire dal 2021 sono soggetti al regime dei cittadini di Stati terzi.
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01Verificato: Livello A · Info
Citizens'' Rights Agreement Schweiz-UK (SR 0.142.113.672) — VERIFY exact ELI URI
: in vigore dall'1.1.2021; tiene conto delle direttive del SEM e della prassi cantonale fino alla fase di consolidamento del 2024, nonché dei cicli di rinnovo in avvio per il periodo 2026-2031.
Stato
: bozza AI, in attesa di esame da parte dell'avvocata/avvocato di riferimento (CLR — Lawyer-of-Record).
Questo contributo illustra la situazione giuridica in materia di diritto delle migrazioni dei cittadini britannici in Svizzera dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Con il venir meno dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) per i cittadini britannici a partire dall'1.1.2021 è sorta una regolamentazione a due binari: da un lato la tutela degli acquisiti per le persone residenti in Svizzera prima della data di riferimento, dall'altro il regime LStrI per Stati terzi per i nuovi arrivati dopo la Brexit. I primi cicli di rinnovo dei permessi rilasciati nell'ambito della tutela degli acquisiti hanno inizio a partire dal 2026 — ne deriva un bisogno acuto di consulenza per circa 50 000-70 000 persone interessate.
1. Panoramica — Cosa significa la Brexit per i cittadini britannici in Svizzera
Il Regno Unito è uscito dall'Unione europea con effetto dal 31 gennaio 2020. Nel periodo di transizione previsto dall'Accordo di recesso tra Regno Unito e UE, fino al 31 dicembre 2020, il diritto dell'UE — e quindi anche l'ALC tra la Svizzera e l'UE — ha continuato ad applicarsi ai cittadini britannici. Alla scadenza del periodo di transizione, dall'1.1.2021, il Regno Unito è uscito dall'ALC.
Al fine di tutelare i diritti acquisiti fino a quel momento dai cittadini britannici già residenti in Svizzera — e specularmente dei cittadini svizzeri residenti nel Regno Unito — la Svizzera e il Regno Unito hanno firmato il 25 febbraio 2019 l'Accordo sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e del venir meno dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Esso viene indicato in forma abbreviata come Citizens' Rights Agreement Svizzera-Regno Unito (CRA), Accordo sui diritti acquisiti o Withdrawal Agreement Citizens' Rights (Raccolta sistematica del diritto federale: SR 0.142.113.672 — l'esatta URI ELI deve essere verificata prima dell'impiego in produzione).
Il CRA è entrato in vigore contestualmente all'esclusione definitiva del Regno Unito dall'ALC dall'1.1.2021. Dal punto di vista sostanziale si tratta di un accordo di tutela degli acquisiti: per un gruppo di persone chiaramente delimitato — data di riferimento 31.12.2020 — fissa la consistenza giuridica sostanziale del precedente periodo dell'ALC, mentre per tutti i cittadini britannici che entrano dopo la data di riferimento si applica il regime ordinario per Stati terzi previsto dalla LStrI (SR 142.20).
Per la collocazione nel diritto svizzero delle migrazioni si presuppone la nozione fondamentale dell'ALC e dei suoi tipi di permesso. Una presentazione sistematica si trova in framework/fw_fza_vfp_glossary.md; le disposizioni della LStrI per gli Stati terzi sono trattate in framework/fw_aig_vzae_glossary.md e in permits/permit_b_resident.md (sezione Stato terzo-B).
2. Citizens' Rights Agreement — Disposizioni principali
Il CRA riprende essenzialmente l'architettura dell'ALC per un gruppo di persone congelato. Le disposizioni principali possono essere riassunte come segue:
Ambito di applicazione personale: cittadini britannici (e i loro familiari, cfr. sezione 6) che, in applicazione dell'ALC, risiedevano in Svizzera prima del 31 dicembre 2020. Specularmente l'accordo comprende anche i cittadini svizzeri che risiedevano nel Regno Unito prima della data di riferimento — il presente contributo si concentra tuttavia sull'applicazione dal lato svizzero.
Ambito di applicazione materiale: diritto di soggiorno, diritto all'esercizio di un'attività lucrativa (dipendente e indipendente), ricongiungimento familiare, coordinamento della sicurezza sociale, riconoscimento delle qualifiche professionali.
Nuovo tipo di permesso: le persone che rientrano nella tutela degli acquisiti del CRA ottengono il permesso Ci UE-WA (per Withdrawal Agreement oppure UK-WA a seconda della variante di denominazione nella prassi cantonale — vedi sezione 4). Esso è distinto, giuridicamente e visivamente, dal precedente permesso ALC UE/AELS.
Principio della parità di trattamento: nell'ambito di applicazione personale del CRA valgono gli stessi principi previsti dall'ALC — trattamento nazionale per quanto riguarda le condizioni di vita, di impiego e di lavoro, nessuna priorità ai lavoratori indigeni, nessun contingente.
Durata della tutela degli acquisiti: il diritto di soggiorno non è limitato nel tempo. Le carte di permesso devono tuttavia essere rinnovate periodicamente (vedi sezione 5 sul ciclo di rinnovo 2026-2031).
Importante è la rigorosa logica della data di riferimento: chi era residente in Svizzera prima dell'1.1.2021 e disponeva di un permesso ALC (oppure ne aveva fatto domanda e lo aveva ancora ottenuto nel periodo di transizione) appartiene alla cerchia di persone protette. Chi prende domicilio per la prima volta in Svizzera a partire dall'1.1.2021 ricade integralmente sotto il regime per Stati terzi della LStrI.
3. Tre categorie di cittadini britannici dopo la Brexit
Dalla regolamentazione a due binari risultano, nella prassi consulenziale, essenzialmente tre categorie, la cui posizione giuridica e logica procedurale si differenziano in modo fondamentale.
3.1 Residenti pre-Brexit con Ci UE-WA
Le persone che avevano stabilito il loro domicilio in Svizzera prima del 31.12.2020 e disponevano di un permesso ALC (tipicamente B UE/AELS, C UE/AELS, L UE/AELS o G UE/AELS) mantengono i loro diritti ai sensi del CRA. Esse ottengono:
Oppure un permesso Ci UE-WA (nuovo tipo di permesso, rilasciato a partire da gennaio 2021) — oppure, a seconda dell'attuazione cantonale, la prosecuzione della carta UE/AELS esistente con un'annotazione relativa al Withdrawal Agreement.
In pratica, negli anni 2021-2023, si è imposta una migrazione delle carte verso il nuovo tipo Ci UE-WA, senza che con ciò andassero persi diritti sostanziali. È necessaria una verifica della prassi attuale 2026 prima della messa in linea del presente contributo, poiché l'attuazione cantonale (in particolare Ginevra, Zurigo, Vaud, con quote di popolazione britannica più elevate) si è sviluppata in modo diverso.
I diritti derivanti dal CRA comprendono:
Diritto di soggiorno in Svizzera.
Diritto all'esercizio di un'attività lucrativa senza priorità ai lavoratori indigeni, senza contingente, senza esame di conformità salariale ai sensi della LStrI.
Ricongiungimento familiare secondo l'ampia logica dell'art. 3 dell'Allegato I ALC (cfr. sezione 6).
Coordinamento delle assicurazioni sociali tramite i regolamenti UE 883/2004 e 987/2009 ripresi nel CRA (cfr. sezione 11).
Riconoscimento delle qualifiche professionali in applicazione della direttiva UE 2005/36/CE (cfr. sezione 12).
Chiara distinzione Ci UE-WA rispetto a Ci-IO: la lettera di permesso Ci compare nel diritto svizzero delle migrazioni in due regimi giuridici completamente diversi:
Ci UE-WA — permesso Ci Withdrawal Agreement secondo il CRA (oggetto del presente contributo); base giuridica: CRA in combinato disposto con la LStrI sussidiaria; riguarda i cittadini britannici residenti pre-Brexit.
Ci-IO — persona che accompagna un impiegato di un'organizzazione internazionale; base giuridica: legge sullo Stato ospite (GSG, SR 192.12) e O-GSG (SR 192.121); riguarda i familiari di impiegati diplomatici e di impiegati di organizzazioni internazionali indipendentemente dalla loro cittadinanza (cfr. permits/permit_ci_io_dependents.md).
I due tipi di Ci non dovrebbero mai essere confusi nella prassi consulenziale e nelle classificazioni di banca dati. Essi hanno meccanismi di rinnovo diversi, diritti lavorativi diversi, regole di ricongiungimento familiare diverse e vie di ricorso diverse.
3.2 Nuovi arrivati post-Brexit (ingresso a partire dall'1.1.2021)
I cittadini britannici che prendono domicilio per la prima volta in Svizzera a partire dall'1.1.2021 sono interamente soggetti al regime LStrI per Stati terzi. In concreto ciò significa:
Priorità ai lavoratori indigeni secondo l'art. 21 LStrI: il datore di lavoro deve dimostrare che nessuna persona del mercato del lavoro indigeno (svizzere e svizzeri, cittadine e cittadini UE/AELS, cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera con accesso al mercato del lavoro) è disponibile per il posto.
Obbligo di contingente: il Consiglio federale fissa annualmente i contingenti per i primi permessi di Stati terzi (art. 20 LStrI; disciplina di dettaglio dell'OASA).
Requisiti di qualifica: i primi permessi per un'attività lucrativa presuppongono tipicamente un'attività qualificata (titolo di studio universitario o formazione equivalente nonché esperienza professionale), art. 23 LStrI.
Conformità delle condizioni salariali e lavorative: devono essere rispettate le condizioni salariali e lavorative usuali del luogo, della professione e del ramo (art. 22 LStrI).
Ricongiungimento familiare secondo gli art. 43-44 LStrI: cerchia di persone più ristretta rispetto all'ALC (in particolare nessun genitore/nonno; figli maggiorenni solo in casi eccezionali — cfr. permits/permit_b_resident.md sezione Stato terzo).
Rilevante per la prassi: dalla Brexit i cittadini britannici ricadono nella stessa logica di domanda di, ad esempio, richiedenti statunitensi, canadesi, australiani o indiani. L'ostacolo del contingente e della priorità ai lavoratori indigeni, spesso difficile per il proprio datore di lavoro, ha comportato nella prassi consulenziale quotidiana — proprio nei poli tecnologici di Zurigo e Ginevra, nonché nel ramo dei servizi finanziari — un onere percepibile per i trasferimenti infragruppo e le nuove assunzioni di personale specializzato britannico.
3.3 Residenti pre-Brexit con interruzione del soggiorno e rientro a partire dal 2021
Una costellazione speciale giuridicamente complessa riguarda i cittadini britannici che, pur essendo residenti in Svizzera prima del 31.12.2020, avevano rinunciato al loro soggiorno prima della data di riferimento (rientro nel Regno Unito nel 2018, nel 2019 o nel corso del 2020) e intendono entrare nuovamente in Svizzera dopo l'1.1.2021.
L'applicazione del CRA dipende, nel dettaglio, da quanto segue:
Se alla data di riferimento sussisteva un diritto di soggiorno ininterrotto ai sensi dell'ALC (ossia se la persona che lasciava il Paese con intenzione di rientro aveva mantenuto il proprio diritto di soggiorno — analogamente all'Allegato I art. 6 segg. ALC, in particolare la regola dell'assenza semestrale di cui all'Allegato I art. 6 cpv. 5).
Se l'assenza all'estero interruttiva aveva comportato, secondo i parametri dell'ALC, l'estinzione del permesso.
La questione è in alto grado dipendente dal singolo caso e, nella prassi consulenziale, non appartiene a un portale self-service: qui è necessario un esame di dettaglio da parte di un avvocato/un'avvocata di diritto delle migrazioni con competenza in materia di ALC e CRA. La prassi cantonale non è uniforme ovunque; le direttive del SEM relative al trattamento di queste costellazioni speciali devono essere verificate prima dell'uso.
4. Permesso Ci UE-WA — Contenuto, durata di validità, proroga
Il permesso Ci UE-WA è stato introdotto a partire da gennaio 2021 per i cittadini britannici aventi diritto al CRA. Le sue caratteristiche principali:
Durata di validità: tipicamente 5 anni per le persone con posizione equivalente al permesso B; illimitata per le persone con posizione equivalente al permesso C (analogamente all'ALC C UE/AELS), fermo restando che la carta stessa va rinnovata ogni 5 anni.
Diritto all'attività lucrativa: pieno, senza priorità ai lavoratori indigeni o contingente, nell'intero ambito di attività (dipendente e indipendente).
Ambito geografico di applicazione: tutta la Svizzera, cambio di domicilio tra Cantoni possibile senza nuovo rilascio del permesso (mobilità intercantonale analoga all'ALC).
Ricongiungimento familiare: secondo le regole del CRA (cfr. sezione 6).
Diritto di viaggio: per il reingresso in Svizzera valgono le disposizioni usuali; in caso di soggiorni all'estero prolungati sussiste il rischio di perdita del permesso (cfr. sezione 10).
La variante esatta di denominazione sulla carta (Ci UE-WA rispetto a Ci UK-WA rispetto ad altre annotazioni) non è stata del tutto uniforme, a seconda dell'attuazione cantonale, tra il 2021 e il 2024. Dal punto di vista del diritto sostanziale non vi è tuttavia alcuna differenza — decisiva è l'appartenenza alla tutela degli acquisiti del CRA, non l'esatta denominazione della carta. È necessaria una verifica della prassi 2026 attuale prima della messa in linea.
5. Ciclo di rinnovo 2026-2031
La tutela degli acquisiti ai sensi del CRA è dal punto di vista sostanziale permanente, le carte devono tuttavia essere rinnovate periodicamente. Poiché le prime carte Ci UE-WA sono state rilasciate a partire da gennaio 2021, il primo ciclo di rinnovo su larga scala ricade negli anni dal 2026 al 2031 — con un tipico ritmo di rinnovo di 5 anni.
Cerchia di persone interessate stimata: attualmente vivono in Svizzera tra circa 50 000 e 70 000 cittadini britannici con status pre-Brexit. (Indicazione delle fonti: statistica della popolazione dell'Ufficio federale di statistica [UST] e statistica sugli stranieri del SEM; le cifre esatte sono da verificare a seconda del campione e della data di riferimento.)
Logica procedurale operativa:
L'ufficio cantonale della migrazione informa di norma la persona interessata 2 o 3 mesi prima della scadenza della carta in merito alla procedura di rinnovo.
Il rinnovo non è una nuova decisione di soggiorno: esso verifica unicamente se i diritti acquisiti derivanti dal CRA continuano a sussistere (in particolare se la persona interessata non ha trasferito stabilmente il proprio centro di vita fuori dalla Svizzera).
Il rinnovo tipico avviene dietro presentazione di un documento d'identità attuale, di un'attestazione di domicilio ed eventualmente di ulteriori prove (attestazioni di attività lucrativa o di soggiorno).
Rischi del rinnovo:
Assenza prolungata all'estero: in caso di assenza ininterrotta superiore a 6 mesi (analogamente all'Allegato I art. 6 cpv. 5 ALC nonché all'art. 61 cpv. 2 LStrI per la posizione equivalente al permesso C) sussiste il rischio di estinzione del diritto alla tutela degli acquisiti. Esistono eccezioni per interruzioni del soggiorno chiaramente motivate (malattia, gravidanza, distacco a tempo determinato, formazione all'estero).
Notifiche di domicilio incoerenti: cambi di domicilio non notificati tra Cantoni possono comportare richieste di chiarimento al momento del rinnovo.
Percezione dell'aiuto sociale: per la posizione equivalente al permesso C, la percezione elevata e duratura di aiuto sociale è un potenziale motivo di revoca (analogamente alla revoca del permesso C secondo l'art. 63 LStrI). Per la posizione di lavoratore equivalente al permesso B, la percezione di aiuto sociale non è in linea di principio un motivo di revoca automatico, sempre che lo statuto di lavoratore ai sensi dell'ALC sia mantenuto.
La prassi del SEM per le decisioni di rinnovo in avvio a partire dal 2026 è da verificare prima dell'uso del presente contributo: allo stato della bozza non sussistono ancora ondate di rinnovo complete, e gli uffici cantonali della migrazione potrebbero procedere, nella prima ondata di rinnovo, in modo più restrittivo di quanto la logica del CRA prescriva in senso stretto.
6. Ricongiungimento familiare per i residenti pre-Brexit (CRA art. 10 segg., analogo all'Allegato I ALC)
Per i cittadini britannici aventi diritto al CRA, il ricongiungimento familiare si applica secondo le regole estese dell'art. 3 dell'Allegato I ALC, ripreso a livello sostanziale dal CRA per la cerchia di persone protette. In concreto:
Coniugi e partner registrati: ammessi al ricongiungimento indipendentemente dalla cittadinanza.
Discendenti di età inferiore a 21 anni o discendenti maggiorenni a carico: ammessi al ricongiungimento.
Parenti in linea ascendente (genitori, nonni): ammessi al ricongiungimento, sempre che a carico.
Familiari cittadini di Stati terzi: il diritto di soggiorno derivato si applica indipendentemente dalla cittadinanza. Una persona britannica pre-Brexit con moglie statunitense può far ricongiungere quest'ultima in Svizzera secondo le regole di ricongiungimento familiare del CRA, senza che la moglie debba mai aver vissuto in precedenza in uno Stato UE/AELS o nel Regno Unito.
Diritto proprio all'attività lucrativa delle persone ricongiunte: analogamente all'art. 3 cpv. 5 dell'Allegato I ALC.
Importante limitazione: questa logica estesa di ricongiungimento familiare si applica esclusivamente ai cittadini britannici residenti pre-Brexit aventi diritto al CRA. I nuovi arrivati post-Brexit (categoria 3.2) sono interamente soggetti alle regole di ricongiungimento familiare più ristrette secondo gli art. 43-44 LStrI.
Importante precisazione sistematica: il CRA non disciplina l'acquisizione della cittadinanza svizzera. La naturalizzazione dei cittadini britannici è retta integralmente dalla legge sulla cittadinanza (LCit, SR 141.0) ed è soggetta agli stessi presupposti previsti per tutti i cittadini di Stati terzi — la tutela degli acquisiti del CRA non crea una posizione privilegiata in materia di naturalizzazione.
In concreto ciò significa:
Naturalizzazione ordinaria: 10 anni di domicilio in Svizzera (art. 9 LCit), di cui almeno 3 degli ultimi 5 anni prima della presentazione della domanda. Gli anni compresi tra l'8° e il 18° anno di età contano doppio (art. 9 cpv. 2 LCit). Sono inoltre presupposti un'integrazione riuscita (art. 11 LCit), la familiarità con le condizioni di vita svizzere (art. 11 lett. b LCit) e l'assenza di pericolo per la sicurezza interna o esterna (art. 11 lett. c LCit).
Naturalizzazione agevolata per coniugi di cittadine e cittadini svizzeri: 5 anni di domicilio in Svizzera + 3 anni di matrimonio (art. 21 cpv. 1 LCit); oppure 6 anni di matrimonio in caso di domicilio all'estero (art. 21 cpv. 2 LCit).
Presupposti sostanziali (livello di conoscenze linguistiche A2/B1 orale, test scritti, estratto del casellario giudiziale, conformità fiscale, conformità agli obblighi di mantenimento): identici a quelli previsti per tutti i cittadini di Stati terzi.
Una presentazione sistematica della procedura di naturalizzazione e dei relativi presupposti si trova in framework/fw_bug_2018_glossary.md e in permits/permit_naturalisation_paths.md.
8. Casi particolari
8.1 Doppi cittadini britannico-svizzeri
Le persone con cittadinanza svizzera e britannica sono, dal punto di vista del diritto delle migrazioni, cittadine svizzere — non necessitano di alcun permesso di diritto degli stranieri. La Brexit non ha alcun influsso sulla loro posizione in Svizzera. (La loro posizione nel Regno Unito o nell'UE è una questione distinta, cui il diritto svizzero delle migrazioni non dà risposta.)
8.2 Cittadini britannici senza passaporto britannico valido
La cittadinanza britannica sussiste indipendentemente dal possesso del passaporto. Le persone il cui passaporto britannico è scaduto o non è mai stato rilasciato mantengono la cittadinanza britannica, nella misura in cui essa possa essere comprovata per altra via (atto di nascita, certificato di naturalizzazione, Letter of Confirmation del Ministero dell'interno britannico, ecc.). Ai fini dell'applicazione del CRA è determinante lo status di cittadinanza alla data di riferimento del 31.12.2020, non lo status del passaporto. È raccomandata la verifica della prassi del SEM in caso di documenti d'identità lacunosi.
8.3 Impiegati diplomatici britannici e loro familiari
I cittadini britannici che operano in Svizzera quali impiegati di un'ambasciata, di un consolato o di un'organizzazione internazionale sono soggetti in via primaria alla legge sullo Stato ospite (GSG, SR 192.12) e all'O-GSG (SR 192.121) — e quindi al regime della carta di legittimazione del DFAE ed eventualmente al permesso Ci-IO per le persone che li accompagnano. Questa costellazione non è oggetto del CRA. La disciplina di dettaglio si trova in permits/permit_ci_io_dependents.md.
In caso di passaggio dal regime GSG al diritto ordinario delle migrazioni (ad es. dopo la conclusione della missione diplomatica, in caso di passaggio del coniuge a un'attività lucrativa ordinaria), la questione dell'applicazione del CRA va esaminata caso per caso — segnatamente se la persona interessata aveva già, alla data di riferimento del 31.12.2020, un soggiorno ALC ordinario (parallelo o anteriore al soggiorno diplomatico).
8.4 Gibilterra, territori britannici d'oltremare e Crown Dependencies
Gibilterra è un territorio britannico d'oltremare con uno statuto politico proprio. L'applicazione del CRA ai cittadini di Gibilterra è una questione articolata:
Le persone con la cittadinanza British Citizen o British Overseas Territories Citizen (BOTC) — Gibilterra sono in linea di principio cittadini britannici ai sensi del CRA.
Le persone con altre varianti di cittadinanza britannica (BOTC di altri territori, British Overseas Citizen, British Subject senza Right of Abode, British National (Overseas) — Hong Kong, British Protected Person) non sono senz'altro contemplate dal CRA — l'ambito di applicazione è ritagliato sui cittadini britannici in senso stretto.
La portata esatta del CRA in relazione alle diverse varianti di cittadinanza britannica è una questione di dettaglio ed è da verificare prima dell'uso in produzione del presente contributo (direttive del SEM nonché, se del caso, chiarimento con il britannico Foreign, Commonwealth and Development Office FCDO).
Crown Dependencies (Isle of Man, Jersey, Guernsey) hanno un rapporto proprio con il Regno Unito e con l'UE. Le persone che sono esclusivamente cittadine di una Crown Dependency (senza ulteriore status di cittadinanza britannica) tipicamente non ricadono sotto il CRA. Anche in questo caso si impone una verifica caso per caso.
9. Procedura per il rinnovo del permesso Ci UE-WA
Il tipico iter procedurale per il rinnovo di un permesso Ci UE-WA si articola in quattro fasi:
Fase 1 — Informazione preliminare: l'ufficio cantonale della migrazione informa di norma la persona interessata due o tre mesi prima della scadenza della carta. In alcuni Cantoni l'informazione avviene per lettera, in altri per e-mail o tramite un portale elettronico. Chi non ha ricevuto alcuna informazione dovrebbe attivarsi e rivolgersi all'ufficio della migrazione — l'obbligo di rinnovo incombe alla persona interessata, non all'autorità.
Fase 2 — Presentazione della domanda: la domanda di proroga viene presentata all'ufficio cantonale della migrazione. Di regola vanno allegati:
passaporto britannico attuale (copia o presentazione dell'originale);
carta Ci UE-WA precedente (presentazione per il ritiro);
attestazione di domicilio del controllo abitanti del Comune di domicilio;
per chi esercita un'attività lucrativa: attestazione di lavoro attuale o estratto del registro di commercio per gli indipendenti;
per chi non esercita un'attività lucrativa: prova di mezzi finanziari sufficienti e dell'assicurazione malattia.
Fase 3 — Esame da parte dell'autorità: l'ufficio della migrazione verifica se i presupposti del CRA continuano a sussistere. Punto centrale dell'esame è la continuità del soggiorno — ossia se la persona interessata non ha trasferito stabilmente il proprio centro di vita fuori dalla Svizzera. Per la maggior parte dei casi di rinnovo l'esame è formale e conduce a una decisione positiva.
Fase 4 — Rilascio della carta: la nuova carta Ci UE-WA viene rilasciata con una durata di validità di tipicamente altri 5 anni. In caso di posizione equivalente al permesso C, il rinnovo può essere formalmente un rinnovo della carta, senza che il diritto di soggiorno sostanziale sia limitato nel tempo.
Le tasse esatte e la durata di trattazione variano a livello cantonale. Anti-Scope: una prognosi individuale di classificazione del permesso (Ci UE-WA rispetto a Stato terzo-B dopo la scadenza della tutela degli acquisiti del CRA) non appartiene all'autoconsulenza SIP, bensì necessita di un esame caso per caso da parte di un avvocato/un'avvocata di diritto delle migrazioni.
10. Perdita del permesso in caso di rientro nel Regno Unito o di soggiorno prolungato all'estero
Una questione di rischio centrale nella prassi consulenziale: cosa accade alla tutela degli acquisiti del CRA se la persona interessata lascia la Svizzera per un periodo prolungato?
L'applicazione analogica dell'Allegato I art. 6 cpv. 5 ALC e delle pertinenti disposizioni della LStrI (art. 61 LStrI) porta a quanto segue:
Soggiorni all'estero fino a 6 mesi sono in linea di principio non problematici, sempre che il legame di domicilio con la Svizzera sia mantenuto (ad es. abitazione mantenuta, ancora notificato in Svizzera, ecc.).
Soggiorni all'estero tra 6 e 24 mesi sono privi di conseguenze soltanto se è stata presentata e approvata, prima del soggiorno all'estero, una domanda scritta di mantenimento del permesso presso l'ufficio cantonale della migrazione (analogamente all'art. 61 cpv. 2 LStrI).
Soggiorni all'estero superiori a 24 mesi comportano di regola l'estinzione del permesso.
In caso di venir meno della tutela degli acquisiti a causa di un'assenza prolungata, per un successivo rientro in Svizzera si applica il pieno regime LStrI per Stati terzi — contingente, priorità ai lavoratori indigeni, requisito di attività qualificata.
Eccezioni sussistono per interruzioni del soggiorno chiaramente motivate (malattia, gravidanza, distacco a tempo determinato, formazione all'estero, cura di congiunti stretti). L'esame di dettaglio avviene caso per caso.
Raccomandazione pratica: le persone con tutela degli acquisiti del CRA che programmano soggiorni all'estero prolungati (in particolare rientro nel Regno Unito per l'assistenza ai genitori, attività lucrativa a tempo determinato al di fuori della Svizzera, soggiorni di studio prolungati) dovrebbero informare anticipatamente l'ufficio cantonale della migrazione e presentare una domanda di mantenimento del permesso. L'omissione di questo passo può comportare la perdita irreversibile della tutela degli acquisiti del CRA.
11. Coordinamento delle assicurazioni sociali
Il CRA riprende, per la cerchia di persone protette, i regolamenti UE 883/2004 e 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Dal punto di vista sostanziale il coordinamento corrisponde all'applicazione dell'ALC; in pratica le procedure vengono sbrigate tramite l'Ufficio svizzero di collegamento per la sicurezza sociale (UCC, Ginevra) nonché gli assicuratori sociali competenti.
Rilevante per la prassi:
Rendite AVS/AI: vengono versate nel Regno Unito (e viceversa, le rendite britanniche in Svizzera), sempre che la persona rientri nel regime del CRA alla data di riferimento del 31.12.2020. Per i nuovi arrivati post-Brexit valgono le regole per Stati terzi dell'AVS/AI — l'esportazione delle rendite è qui limitata.
Previdenza professionale (Pilastro 2): in caso di rientro nel Regno Unito è possibile il prelievo della prestazione di uscita, tuttavia non automaticamente per l'intero importo — il pagamento della parte obbligatoria a persone con domicilio nell'UE/AELS era storicamente limitato (art. 25f LFLP); l'applicazione di questa limitazione alle persone che rientrano dal Regno Unito è da verificare prima dell'uso in produzione. Anti-Scope: SIP non è una consulenza previdenziale.
Coordinamento dell'assicurazione malattia: per le frontaliere e i frontalieri con domicilio britannico e attività lucrativa svizzera (sempre che operi la tutela degli acquisiti del CRA), permane la logica dell'obbligo assicurativo LAMal con diritto di opzione.
Assicurazione contro la disoccupazione: i periodi di contribuzione maturati nel Regno Unito vengono totalizzati per gli aventi diritto al CRA, nella misura in cui trovano applicazione i regolamenti di coordinamento dell'UE.
12. Riconoscimento delle qualifiche professionali
Il CRA riprende, per la cerchia di persone protette, la direttiva UE 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, analogamente all'applicazione dell'ALC. I titoli professionali britannici acquisiti prima della data di riferimento beneficiano del meccanismo di riconoscimento dei tre sistemi dell'ALC (automatico, generale, esperienza professionale — cfr. framework/fw_fza_vfp_glossary.md sezione 11.2).
Importante limitazione: i titoli professionali britannici acquisiti dopo il 31.12.2020non ricadono più sotto la logica di riconoscimento dell'ALC, bensì sotto le procedure di riconoscimento ordinarie per i titoli di Stati terzi (SEFRI, UFSP, ecc.) — queste sono di regola più onerose e contengono più di frequente cicli di adattamento o esami di idoneità.
13. Aspetti fiscali
La posizione fiscale dei cittadini britannici in Svizzera è retta dalla Convenzione contro le doppie imposizioni Svizzera-Regno Unito (CDI-UK). La CDI non è toccata dalla Brexit — si tratta di una convenzione bilaterale che sussiste indipendentemente dall'ALC e dal CRA.
Aspetti principali (in sintesi):
Imposta alla fonte per i cittadini britannici con permesso di dimora B o Ci UE-WA: secondo la disciplina cantonale; può essere richiesta una successiva tassazione ordinaria.
Imposizione dei frontalieri per le frontaliere e i frontalieri britannici (in pratica assai rara, poiché tipicamente non sussiste una distanza di pendolarismo giornaliero tra Regno Unito e Svizzera): disciplina specifica della CDI.
Pagamento del Pilastro 2 in caso di rientro nel Regno Unito: tipicamente imposta alla fonte in Svizzera, eventualmente computo nel Regno Unito.
Anti-Scope: SIP non è una consulenza fiscale. L'esame di dettaglio di questioni fiscali — in particolare in caso di prelievi previdenziali rilevanti, costellazioni successorie o imposizione in caso di partenza — necessita della consulenza di un consulente fiscale o di un fiduciario svizzero con competenza in materia di CDI-UK.
14. Procedura in caso di perdita o diniego del rinnovo del permesso
Quando l'ufficio cantonale della migrazione nega il rinnovo del permesso Ci UE-WA o revoca il permesso, alla persona interessata sono aperte le vie di ricorso ordinarie:
Primo grado: decisione dell'ufficio cantonale della migrazione.
Secondo grado: istanza amministrativa o di ricorso cantonale (variabile tra i Cantoni — ad es. Tribunal administratif de première instance / Cour de justice a Ginevra; Tribunale amministrativo a Zurigo; ecc.).
Terzo grado: Tribunale amministrativo federale (TAF) per le questioni di diritto degli stranieri.
Quarto grado (raro): Tribunale federale (TF) in caso di questioni giuridiche di principio.
I termini di ricorso sono in linea di principio brevi (30 giorni dalla notificazione della decisione). In caso di revoca o diniego del permesso, è urgente richiedere una consulenza legale, in particolare perché le conseguenze (obbligo di domanda per Stati terzi per un nuovo ingresso; eventualmente espulsione) sono gravi.
Anti-Scope (cosa questo contributo non sostituisce)
Classificazione individuale del permesso: la questione se una determinata persona ricada sotto la tutela degli acquisiti del CRA (Ci UE-WA) o sotto il regime LStrI per Stati terzi necessita di un esame caso per caso, sulla base dell'intera storia di soggiorno. SIP non fornisce alcuna prognosi individuale di classificazione del permesso.
Decisioni concrete di rinnovo: la prassi del SEM e cantonale nell'ondata di rinnovo 2026-2031 non è ancora del tutto collaudata al momento della stesura. Le questioni concrete di rinnovo non appartengono a un portale self-service, bensì alle mani di un avvocato/un'avvocata di diritto delle migrazioni con competenza in materia di ALC/CRA.
Questioni fiscali e previdenziali di dettaglio: SIP non è una consulenza fiscale e non è una consulenza previdenziale. Le costellazioni complesse di partenza, successione o previdenza necessitano di una consulenza specialistica separata.
Varianti di cittadinanza britannica: la portata del CRA in relazione ai diversi status di cittadinanza britannica (British Citizen, BOTC, BOC, BNO, ecc.) è una questione di dettaglio, da chiarire per il singolo caso concreto con il britannico Foreign, Commonwealth and Development Office FCDO e/o con il SEM.
Situazione politica di attualità delle relazioni Svizzera-Regno Unito: eventuali rinegoziazioni relative ad agevolazioni di mobilità (Young Professionals, accordi sugli stagiaires, ecc.) potrebbero essersi modificate tra la data di redazione e quella di lettura — si prega di consultare le comunicazioni attuali del SEM e del DFAE.
Contributi SIP correlati (Cross-References)
framework/fw_fza_vfp_glossary.md — ALC e libera circolazione delle persone (sistema di base da cui il CRA è materialmente derivato).
framework/fw_aig_vzae_glossary.md — LStrI e OASA (rilevante per i nuovi arrivati post-Brexit).
framework/fw_bug_2018_glossary.md — Legge sulla cittadinanza (naturalizzazione, si applica indipendentemente dal CRA).
permits/permit_b_resident.md — Permesso B (sezione Stato terzo rilevante per i nuovi arrivati post-Brexit).
permits/permit_c_settled.md — Permesso C (per gli aventi diritto al CRA equivalenti al permesso C e per il consolidamento Stato terzo).
permits/permit_g_frontalier.md — Permesso G (applicazione analoga per le frontaliere e i frontalieri britannici con status pre-Brexit).
permits/permit_ci_io_dependents.md — Ci-IO (distinzione rispetto al Ci UE-WA, cfr. sezione 3.1).
permits/permit_naturalisation_paths.md — Procedura di naturalizzazione (si applica ai cittadini britannici alla stessa stregua degli altri cittadini di Stati terzi).
Fonti e bibliografia di approfondimento
Citizens' Rights Agreement Svizzera-Regno Unito, SR 0.142.113.672 — Accordo del 25.2.2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e del venir meno dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (l'esatta URI ELI è da verificare prima dell'uso in produzione).
Accordo di recesso Regno Unito-UE (Withdrawal Agreement) del 17.10.2019 — per il confronto e la collocazione storica del meccanismo del CRA.
Regolamenti UE 883/2004 e 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (ripresi dal CRA per la cerchia di persone protette).
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Nota sull'attualità dello stato: il ciclo di rinnovo 2026-2031 per i permessi Ci UE-WA è in avvio. Il quadro delle direttive del SEM e la prassi cantonale continueranno a differenziarsi nei prossimi 12-24 mesi. Prima dell'uso in produzione del presente contributo è da consultare la direttiva attuale del SEM nonché la pertinente prassi cantonale (in particolare Ginevra, Zurigo, Vaud, con elevata quota di popolazione britannica).
Requisito del revisore (ADR-018): il presente contributo necessita, prima della messa in linea, della firma di CLR (Lawyer-of-Record, iscrizione BFR PENDING). Fino ad allora stato AI-DRAFT.
03Verificato: Livello A · Info
AIG (SR 142.20) — subsidiär für post-Brexit-Konstellationen