Passaggio dello status, notifica d’arrivo, rilascio del permesso al neonato.
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03.06.2026
Legge in vigore al
01.01.2024
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Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Nascita di un figlio in Svizzera — derivazione del permesso e cittadinanza svizzera
Domande frequenti
3 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su Nascita di un figlio..
In linea di principio, il bambino/a ottiene il permesso di soggiorno del genitore con lo status più elevato: permesso C di un genitore → permesso C, altrimenti permesso B. Se uno dei genitori è cittadino/a svizzero/a, il bambino/a acquisisce automaticamente la cittadinanza svizzera (principio di filiazione, art. 1 LCit).
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12 articoli di legge, ciascuno collegato direttamente.
: bozza AI, in attesa di verifica da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (lawyer of record) nonché di un'esperta/un esperto in materia di stato civile e di cittadinanza.
Di cosa si tratta
Quando un figlio nasce in Svizzera, sorgono tre questioni giuridiche che devono essere risolte tutte contemporaneamente:
Quale cittadinanza acquisisce il figlio? — questione di cittadinanza, disciplinata dalla legge sulla cittadinanza (LCit, SR 141.0).
Il figlio viene iscritto nel registro svizzero dello stato civile? — questione di stato civile, disciplinata dal Codice civile (CC, SR 210) e dall'ordinanza sullo stato civile.
Quale permesso di soggiorno ottiene il figlio se non acquisisce la cittadinanza svizzera? — questione di diritto degli stranieri, disciplinata dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, SR 142.20), dall'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'esercizio di un'attività lucrativa (OASA, SR 142.201) o dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, SR 0.142.112.681) per le famiglie UE/AELS.
Queste tre questioni vengono di norma trattate nell'ambito di un'unica procedura presso l'ufficio dello stato civile e l'autorità cantonale della migrazione — l'ordine è però giuridicamente preciso e, nel caso di famiglia ricomposta, delicato.
Tre configurazioni di base
Il trattamento sotto il profilo del diritto degli stranieri e della cittadinanza segue la cittadinanza e lo statuto di soggiorno dei genitori.
Configurazione A — almeno un genitore legale è di nazionalità svizzera
Il figlio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita secondo l'art. 1 BüG (principio dello ius sanguinis — acquisizione per filiazione). Non si pone alcuna questione di permesso, poiché il figlio non ha uno statuto di straniero.
Configurazione B — entrambi i genitori legali sono stranieri, con permesso di soggiorno
Il figlio riceve di norma un permesso di soggiorno derivato dallo statuto dei genitori (ricongiungimento familiare secondo gli art. 42-44 AIG o l'allegato I art. 3 FZA). Non sorge alcun diritto di cittadinanza svizzera automatico per la mera nascita in Svizzera — la Svizzera non segue il principio dello ius soli.
Configurazione C — entrambi i genitori legali sono stranieri, senza statuto regolare (N, F, S, refugee-B o sans-papiers)
Il figlio riceve lo statuto derivato dal percorso del genitore titolare del permesso principale (asilo familiare secondo l'art. 51 AsylG o autorizzazioni derivate dal diritto d'asilo). Nel caso di genitori sans-papiers, la questione della registrazione di stato civile si pone separatamente da quella del diritto degli stranieri — cfr. framework/fw_asylg_glossary.md e life-events/le_haertefall_art30.md.
Cittadinanza svizzera per nascita (configurazione A)
La norma — art. 1 BüG
L'art. 1 cpv. 1 BüG recita, nella sostanza: è svizzera o svizzero dalla nascita chi discende da genitori di cui almeno uno possiede la cittadinanza svizzera.
Determinante è il rapporto giuridico di filiazione al momento della nascita — quindi non necessariamente la discendenza biologica, bensì la filiazione riconosciuta dal diritto dello stato civile.
Padre svizzero o madre svizzera coniugati
Nel caso di genitori coniugati, di cui almeno uno svizzero, il figlio acquisisce automaticamente la cittadinanza svizzera alla nascita. La registrazione presso l'ufficio dello stato civile è avviata dall'ospedale (notifica di nascita entro tre giorni). I genitori presentano i loro documenti d'identità e di stato civile; l'ufficio dello stato civile iscrive la nascita nel registro svizzero dello stato civile (Infostar) e annota la cittadinanza.
Padre svizzero non coniugato
Nel caso di genitori non coniugati la regola è più articolata:
Se la madre è svizzera, il figlio acquisisce automaticamente la cittadinanza svizzera alla nascita (art. 1 cpv. 1 BüG).
Se è svizzero solo il padre e la madre è straniera, il figlio acquisisce la cittadinanza svizzera soltanto quando è costituito il rapporto giuridico di paternità — mediante riconoscimento di paternità secondo l'art. 260 ZGB o mediante sentenza di accertamento della paternità. VERIFY: la regola speciale dell'art. 1 cpv. 2 BüG relativa alla retroattività al momento della nascita in caso di riconoscimento successivo si applica nel quadro delle specifiche condizioni e va chiarita, prima di ogni consulenza, nel caso concreto con l'ufficio dello stato civile.
In questa configurazione l'ordine è determinante: se il riconoscimento di paternità è dichiarato prima o subito dopo la nascita, il figlio acquisisce presto la cittadinanza svizzera; se il riconoscimento è ritardato, il figlio può avere nel frattempo soltanto la cittadinanza della madre — il che ha conseguenze per viaggi, assicurazione e permesso.
Precisazione importante — nessuno ius soli
La Svizzera non segue il principio dello ius soli. La nascita sul suolo svizzero non conferisce, di per sé, alcuna cittadinanza svizzera. Nella pratica ciò è spesso frainteso — segnatamente dai genitori provenienti da Stati che conoscono il principio dello ius soli (USA, Canada, diversi Stati latinoamericani). Clara deve comunicarlo con precisione a ogni domanda relativa alla cittadinanza.
Famiglia ricomposta — figliastri
La cittadinanza svizzera di un genitore acquisito non si trasmette al figliastro. I figliastri acquisiscono la cittadinanza esclusivamente mediante adozione (art. 7 BüG) o mediante naturalizzazione agevolata alle condizioni degli art. 21 segg. BüG. Il mero matrimonio del genitore biologico con una persona svizzera non conferisce al figlio alcuno statuto di cittadinanza.
Notifica di nascita — procedura
La nascita di un figlio innesca una catena di notifiche. L'ordine è in ciascun caso prescritto dalla legge, nel diritto dello stato civile e nel diritto degli stranieri.
Passo 1 — notifica di nascita da parte dell'ospedale
L'ospedale in cui nasce il figlio è tenuto a notificare la nascita all'ufficio dello stato civile competente entro tre giorni. Questa notifica di nascita contiene le generalità della madre, la data di nascita, il luogo di nascita e i dati relativi al figlio.
In caso di parto a domicilio o durante un viaggio, l'obbligo di notifica è assunto dalle persone competenti (levatrice, medico, in caso d'emergenza un genitore).
Passo 2 — iscrizione nel registro dello stato civile
L'ufficio dello stato civile invita i genitori a presentare i loro documenti d'identità e di stato civile:
documenti d'identità validi (passaporto o carta d'identità);
certificato di famiglia, atto di matrimonio o attestato di stato libero;
per i documenti stranieri: se del caso, traduzione e legalizzazione (apostilla).
L'ufficio dello stato civile iscrive il figlio in Infostar, il registro svizzero dello stato civile.
Passo 3 — riconoscimento di paternità con genitori non coniugati
Se i genitori non sono coniugati, il padre deve riconoscere formalmente la paternità (Fedlex·ZGB Art. 260). Ciò può avvenire prima della nascita (riconoscimento prenatale) o dopo la nascita, presso l'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio della madre o del luogo di nascita del figlio. Il riconoscimento è iscritto in Infostar.
Nella configurazione svizzero-straniera il riconoscimento è l'elemento costitutivo del diritto per l'eventuale acquisizione della cittadinanza tramite il padre (cfr. sopra — padre svizzero non coniugato).
Passo 4 — registrazione cantonale della cittadinanza
Se il figlio acquisisce la cittadinanza svizzera per nascita, la cittadinanza è iscritta nel registro dello stato civile assieme al luogo d'origine e al Cantone d'origine. I genitori ricevono in seguito una conferma; una carta d'identità o un passaporto svizzero vengono richiesti separatamente presso l'ufficio cantonale dei passaporti.
Passo 5 — domanda di permesso (configurazione B o C)
Se il figlio non acquisisce la cittadinanza svizzera, è soggetto all'obbligo di notifica secondo il diritto degli stranieri. Conformemente all'art. 9 VZAE in combinato disposto con l'art. 12, la nascita deve essere notificata all'autorità cantonale della migrazione entro 14 giorni; il permesso è rilasciato in seguito.
I genitori presentano di norma:
atto di nascita del figlio;
copie dei permessi di entrambi i genitori;
se del caso, atto di matrimonio;
per i genitori non coniugati: attestazione del riconoscimento di paternità.
La durata di trattazione varia da Cantone a Cantone ed è di norma compresa tra una e quattro settimane.
Derivazione del permesso con genitori entrambi stranieri (configurazione B)
Il permesso assegnato al figlio segue lo statuto dei genitori. La prassi è la seguente nelle tre configurazioni principali:
Entrambi i genitori con permesso di domicilio C
Il figlio riceve di norma un permesso di domicilio C. La base legale è l'art. 43 AIG in combinato disposto con la prassi cantonale relativa al rilascio diretto del permesso C ai figli nati in Svizzera da genitori titolari del permesso C.
Entrambi i genitori con permesso di dimora B
Il figlio riceve di norma un permesso di dimora B (ricongiungimento familiare secondo l'art. 44 AIG per genitori di Stati terzi, rispettivamente l'allegato I FZA per genitori UE/AELS).
Configurazione mista — un genitore C, l'altro genitore B
VERIFY: la prassi varia da Cantone a Cantone. Diversi Cantoni concedono in questa configurazione un permesso C al figlio, se il genitore titolare del permesso C è giuridicamente il genitore con il permesso principale e la famiglia è sostenuta prevalentemente dal suo statuto. Altri Cantoni rilasciano dapprima un permesso B e prospettano il passaggio al permesso C nel momento in cui il figlio adempie le condizioni ordinarie per il permesso C. Questa questione va chiarita nel caso concreto con l'autorità cantonale della migrazione.
Genitori con statuto FZA (cittadine/i UE/AELS)
Il figlio riceve un permesso B UE/AELS in qualità di familiare secondo l'allegato I art. 3 FZA. Il diritto sussiste per i discendenti fino a 21 anni — rispettivamente oltre, se il figlio è in formazione o è effettivamente mantenuto dal genitore UE/AELS.
Genitori con statuto misto Stato terzo/UE
Qui si combinano AIG e FZA. La base legale applicabile dipende da quale genitore costituisce giuridicamente l'«àncora». VERIFY: la prassi cantonale è sfumata e le istruzioni della SEM vanno consultate regolarmente.
Ricongiungimento familiare — panoramica delle basi legali
La derivazione del permesso del figlio nato in Svizzera è, sotto il profilo sistematico, una forma di ricongiungimento familiare secondo gli art. 42-44 AIG rispettivamente l'allegato I art. 3 FZA, anche se il figlio non «si ricongiunge», bensì nasce presso i genitori.
Ricongiungimento familiare con cittadine/i svizzeri (rilevante nella configurazione A per eventuali fratelli stranieri, non per il figlio nato in CH stesso)
Ricongiungimento familiare con titolari del permesso di dimora di Stato terzo (B)
Sotto il profilo dei termini, l'art. 47 AIG (termine per il ricongiungimento) non si applica al figlio nato in Svizzera, il cui statuto deriva direttamente dalla notifica di nascita. Il termine di 5 anni dell'art. 47 è rilevante per i fratelli da ricongiungere successivamente, nati all'estero — cfr. procedure/pr_deadlines_table.md.
Obbligo di notifica e termine (VZAE Art. 9 + Art. 12)
L'art. 9 VZAE statuisce l'obbligo di notifica secondo il diritto degli stranieri; l'art. 12 VZAE disciplina il termine. Nella pratica ciò significa, alla nascita di un figlio straniero in Svizzera:
14 giorni dalla nascita per la notifica all'autorità cantonale della migrazione;
la notifica è di norma avviata parallelamente all'iscrizione nello stato civile;
in caso di inosservanza: notifica successiva possibile, nel caso concreto con denuncia di contravvenzione ed emolumento.
Lo svolgimento cantonale preciso varia — alcuni Cantoni collegano la notifica di stato civile e quella di migrazione in un unico set di moduli, altri conducono le procedure separatamente.
Riconoscimento di paternità nel dettaglio
Riconoscimento prenatale
Un riconoscimento di paternità è possibile prima della nascita (riconoscimento prenatale). Viene dichiarato presso l'ufficio dello stato civile e annotato con riserva della nascita. Ciò è sensato in particolare nella configurazione svizzero-straniera, affinché il figlio sia iscritto già alla nascita con la cittadinanza svizzera.
Riconoscimento dopo la nascita
Il riconoscimento dopo la nascita è parimenti possibile. Esso ha effetto giuridico retroattivo al momento della nascita — il figlio è iscritto a posteriori nel registro dello stato civile. In caso di riconoscimento successivo da parte di un padre svizzero, l'effetto sulla cittadinanza va chiarito nel caso concreto con l'ufficio dello stato civile (art. 1 cpv. 2 BüG rispettivamente disposizioni transitorie).
Configurazioni internazionali — IPRG
Nelle fattispecie transfrontaliere (p. es. padre straniero, nascita all'estero, doppio matrimonio) si applica la legge federale sul diritto internazionale privato (IPRG, SR 291). Il riconoscimento può essere effettuato da autorità straniere ed essere riconosciuto in Svizzera — le condizioni sono restrittive e vanno chiarite, prima di ogni consulenza, nel caso concreto con l'ufficio dello stato civile e l'avvocata/avvocato.
Adozione e cittadinanza svizzera (BüG Art. 7)
Se un figlio straniero è adottato da una persona svizzera, il figlio acquisisce la cittadinanza svizzera tramite l'adozione — art. 7 BüG. Ciò vale per:
l'adozione piena secondo il diritto svizzero;
le adozioni straniere riconosciute in Svizzera (Convenzione dell'Aia del 1993, IPRG).
Anche l'adozione del figliastro (adozione del figlio del coniuge o del partner registrato) comporta l'acquisizione della cittadinanza, sempreché le condizioni siano adempiute.
Cross-link: un file specifico sull'adozione è in backlog; fino alla pubblicazione Clara rinvia all'ufficio dello stato civile e alla pagina tematica SEM sulla cittadinanza.
Cittadinanza con genitori stranieri non coniugati
Se entrambi i genitori sono stranieri e non coniugati, il figlio acquisisce di norma la cittadinanza della madre — la conseguenza esatta dipende tuttavia dal diritto di cittadinanza dello Stato d'origine dei genitori. La Svizzera registra il figlio con la cittadinanza che lo Stato d'origine gli attribuisce.
Rischio di apolidia
In alcuni Paesi d'origine un figlio nato all'estero non acquisisce automaticamente la cittadinanza della madre o del padre — segnatamente quando il diritto d'origine prevede uno ius sanguinis strettamente patrilineare e il padre manca o non dichiara alcun riconoscimento. In queste configurazioni un figlio può nascere apolide.
L'apolidia è una configurazione vulnerabile che fonda diritti specifici (Convenzione sullo statuto degli apolidi del 1954). In caso di sospetto di rischio di apolidia, Clara rinvia immediatamente i genitori all'ufficio cantonale dello stato civile, al servizio SEM per l'apolidia e a ONG specializzate (p. es. UNHCR Svizzera). VERIFY: elenco aggiornato degli Stati d'origine con diritto di cittadinanza ius sanguinis strettamente patrilineare — fonti: mapping UNHCR, rapporti ECRE, prassi SEM. Questo elenco cambia e va verificato nel caso concreto.
Cross-link: framework/fw_asylg_glossary.md (apolidia nel contesto dell'asilo) e procedure/pr_referrals_specialized.md (rinvii a ONG).
Doppia cittadinanza
La Svizzera ammette la doppia e la plurima cittadinanza. Un figlio che acquisisce la cittadinanza svizzera e possiede al contempo la cittadinanza di un altro Stato conserva entrambe.
Importante: lo Stato d'origine può non ammettere la doppia cittadinanza o prevedere la perdita della cittadinanza originaria al momento dell'acquisizione di un'altra. Ciò riguarda segnatamente alcuni Stati asiatici e africani. I genitori che hanno interesse a che il figlio conservi la cittadinanza dello Stato d'origine devono verificare separatamente il diritto di cittadinanza di quello Stato — la Svizzera non può fornire informazioni al riguardo.
Scuola, assicurazione malattie e assegni familiari
Con la nascita sorgono obblighi e diritti che esulano dal diritto degli stranieri e che riguardano ogni famiglia indipendentemente dallo statuto di permesso:
Assicurazione malattie
La legge federale sull'assicurazione malattie (KVG, SR 832.10) prevede un obbligo assicurativo dalla nascita. L'iscrizione deve avvenire entro tre mesi, ma ha effetto retroattivo al giorno della nascita. La scelta dell'assicuratore è libera; i premi per i figli sono differenziati per Cantone. Cross-link: framework/fw_kvg_basics.md (da creare).
Assegni familiari
Gli assegni familiari sono disciplinati a livello cantonale (legge federale sugli assegni familiari, FamZG, e leggi cantonali d'applicazione). Il diritto sussiste di norma per ogni figlio dalla nascita — l'importo esatto e la base del diritto variano secondo il Cantone e lo statuto lavorativo dei genitori. La richiesta avviene di norma tramite il datore di lavoro o la cassa cantonale di compensazione familiare.
Obbligo scolastico
L'obbligo scolastico è disciplinato a livello cantonale e inizia di norma all'età di quattro anni con il livello d'entrata obbligatorio (scuola dell'infanzia o ciclo elementare). Esso è indipendente dallo statuto di soggiorno del figlio — anche i figli senza statuto regolare hanno diritto alla scolarizzazione e sono soggetti all'obbligo scolastico (giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 19 BV).
Figli di genitori sul percorso d'asilo
Con genitori sul percorso d'asilo, la derivazione del permesso segue lo statuto del genitore titolare del permesso principale:
Con genitori rifugiati, l'art. 51 AsylG (asilo familiare) è la norma centrale — esso prevede, a condizioni specifiche, l'inclusione nello statuto di rifugiato dei familiari più stretti.
Cross-link: framework/fw_asylg_glossary.md per la trattazione approfondita. Le configurazioni con percorso d'asilo sono altamente sensibili; per ogni domanda relativa alla nascita connessa all'asilo, Clara rinvia a consultori giuridici specializzati (Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati OSAR, consultori cantonali in materia d'asilo).
Naturalizzazione agevolata per la 3a generazione (BüG Art. 24a)
I figli di genitori stranieri, nati e cresciuti in Svizzera, hanno, a condizioni specifiche, diritto alla naturalizzazione agevolata della 3a generazione secondo l'art. 24a BüG (in vigore dal 15 febbraio 2018).
Le condizioni comprendono tra l'altro:
la persona è nata in Svizzera;
almeno un nonno ha comprovato una determinata durata di soggiorno in Svizzera;
almeno un genitore ha parimenti compiuto una specifica durata di soggiorno e una formazione in Svizzera;
la persona stessa ha assolto in Svizzera almeno cinque anni di scuola dell'obbligo;
al momento della domanda la persona non ha più di 25 anni.
VERIFY: i valori soglia esatti (durata di soggiorno dei nonni, durata della scuola dell'obbligo, limite d'età) vanno verificati nel caso concreto sulla base dell'art. 24a BüG e dell'ordinanza sulla cittadinanza (BüV, SR 141.01) — essi sono stati negoziati nell'ambito della votazione popolare del 12 febbraio 2017 e successivamente trasposti nella BüG e nella BüV.
Questa procedura non è oggetto della configurazione della nascita in quanto tale, bensì un'opzione successiva per il figlio — Clara rinvia alla pagina tematica SEM sulla naturalizzazione e all'autorità cantonale di naturalizzazione.
Famiglia ricomposta e coparentalità
Famiglie ricomposte
Alla nascita di un figlio all'interno di una famiglia ricomposta, il rapporto giuridico di filiazione è l'elemento di collegamento determinante — non la coabitazione. Un genitore acquisito non diventa, sotto il profilo dello stato civile, genitore legale, salvo mediante adozione.
Unione domestica registrata e genitorialità tra persone dello stesso sesso
Dall'entrata in vigore del «matrimonio per tutti» il 1° luglio 2022, le coppie dello stesso sesso possono sposarsi in Svizzera e adottare figli in comune. Se un figlio nasce all'interno di un matrimonio tra genitori dello stesso sesso (mediante donazione di sperma in Svizzera), la coniuge della madre è iscritta giuridicamente come secondo genitore — art. 255a ZGB. Le condizioni precise e le regole transitorie vanno chiarite nel caso concreto con l'ufficio dello stato civile. VERIFY: prassi SEM attuale e attuazione cantonale 2024.
Maternità surrogata
La maternità surrogata è vietata in Svizzera (art. 119 BV in combinato disposto con la legge sulla medicina della procreazione, FMedG, SR 810.11). Le maternità surrogate effettuate all'estero non sono riconosciute senza ulteriore esame in Svizzera, e il rapporto giuridico di filiazione è esaminato dall'ufficio dello stato civile svizzero e, se del caso, dai tribunali. Questa configurazione è altamente sensibile — Clara rinvia immediatamente all'ufficio dello stato civile e a un'avvocata/un avvocato specializzato.
Indicazioni procedurali
La notifica di nascita all'ufficio dello stato civile avviene automaticamente tramite l'ospedale — i genitori devono tenere pronti i documenti d'identità e di stato civile.
Con genitori non coniugati, il riconoscimento di paternità va dichiarato prima o immediatamente dopo la nascita, per evitare complicazioni legate all'ordine (viaggio con il figlio, questione di cittadinanza, questione di permesso).
La notifica del figlio secondo il diritto degli stranieri (domanda di permesso) avviene parallelamente entro 14 giorni.
L'iscrizione all'assicurazione malattie avviene entro tre mesi, ma ha effetto retroattivo al giorno della nascita.
A ogni sospetto di rischio di apolidia, paternità non accertata o complicazione di famiglia ricomposta, occorre richiedere immediatamente un accompagnamento giuridico.
Panoramica della prassi cantonale (cfr. cantonal/ca_*.md)
Cantone
Nota
Zurigo
Notifica di stato civile e di migrazione collegate; richiesta del passaporto presso l'ufficio passaporti di città/distretto
Berna
Prassi standard; iscrizione alla scuola dell'infanzia cantonalizzata
Vaud
Iscrizione all'obbligo scolastico tramite il Comune di domicilio; moduli di accompagnamento plurilingui in F/DE/EN/PT/ES
Ginevra
Elevata quota di nascite internazionali; consultori per configurazioni plurilingui
Basilea Città
Prassi standard; ufficio passaporti centralizzato, percorsi brevi
Ticino
Conduzione autonoma della procedura in lingua italiana
Cosa SIP non fornisce (anti-scope)
Nessuna prognosi individuale di esito in merito al rilascio della cittadinanza o del permesso. Clara informa, non fa prognosi.
Nessuna consulenza sulla strategia in materia di apolidia nel caso concreto — rinvio al servizio SEM per l'apolidia e all'UNHCR.
Nessuna consulenza strategica sulla paternità (p. es. se il riconoscimento debba essere dichiarato prima o dopo la nascita, e in vista di quali conseguenze). Tali decisioni richiedono l'ufficio dello stato civile e l'avvocata/avvocato.
Nessuna consulenza di ottimizzazione della cittadinanza in merito alla naturalizzazione della 3a generazione — questa questione richiede un esame completo dell'incarto e il rinvio all'autorità cantonale di naturalizzazione.
Nessuna rappresentanza nei confronti dell'ufficio dello stato civile, dell'autorità della migrazione o del tribunale.
Nessuna informazione giuridica sul riconoscimento di adozioni o maternità surrogate straniere — rinvio diretto all'ufficio dello stato civile e all'avvocata/avvocato specializzato.
Rinvii
Ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o di nascita — iscrizione formale, riconoscimento di paternità, configurazioni internazionali.
Ufficio cantonale della migrazione — domanda di permesso, adempimento dell'obbligo di notifica.
Pagina tematica SEM sulla cittadinanza — https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/buergerrecht.html.
Pagina tematica SEM sull'apolidia — in caso di rischio di apolidia del figlio.
UNHCR Svizzera e Liechtenstein — consulenza in materia di apolidia.
Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) — in caso di configurazione con percorso d'asilo.
Rinvio a un avvocato pre-selezionato tramite SIP — diritto di famiglia, diritto di cittadinanza, diritto internazionale privato (cfr. procedure/pr_referrals_specialized.md).
Cross-References (interni)
framework/fw_aig_vzae_glossary.md — definizioni ricongiungimento familiare, obbligo di notifica.
framework/fw_asylg_glossary.md — configurazioni con percorso d'asilo e asilo familiare.
life-events/le_divorce_art50.md — interazione con un successivo divorzio dei genitori.
life-events/le_haertefall_art30.md — configurazioni di rigore con genitori sans-papiers.
procedure/pr_deadlines_table.md — panoramica dei termini (14 giorni VZAE, 3 mesi KVG, 3 giorni notifica di nascita).
procedure/pr_referrals_specialized.md — rinvii a ONG e avvocati.
Ultimo stato: 18.05.2026 — prima bozza AI a cura di FAMILY-EVENTS-SPECIALIST secondo gli ADR-014/015/018/020. In attesa di verifica e approvazione da parte dell'avvocata/avvocato responsabile (lawyer of record) secondo l'ADR-016, integrata da una verifica specialistica in materia di stato civile e di cittadinanza. Le marcature VERIFY vanno allineate, prima dell'approvazione, allo stato Fedlex attuale e alle istruzioni della SEM.
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Corrisponde al diritto citato alla data dell’istantanea — non attesta la vigenza attuale.
03Verificato: Livello A · Info
BüG Art. 24a SR 141.0 (Erleichterte Einbürgerung 3. Generation)