Obblighi di notifica, consenso cantonale, FZA rispetto ai cittadini di Stati terzi.
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03.06.2026
Legge in vigore al
01.01.2024
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Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Cambiamento d'impiego e permesso di dimora — Panoramica per tipo di permesso
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3 risposte sul tema.
Domande concrete che vengono poste spesso su Cambiamento di posto di lavoro..
Permesso B / L per cittadini di paesi terzi: sì, prima dell’inizio del rapporto di lavoro; il nuovo posto di lavoro richiede l’approvazione cantonale. Cittadini UE/AELS con permesso B: notifica all’ufficio della migrazione, ma non è richiesta alcuna approvazione. Permesso C: non è richiesta alcuna notifica. Permesso G: notifica del nuovo datore di lavoro.
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Di cosa si tratta
Un cambiamento d'impiego — la disdetta del precedente rapporto di lavoro e l'assunzione di un nuovo posto — non ha in Svizzera la stessa rilevanza, sotto il profilo del diritto in materia di immigrazione, per tutte le persone. Tre assi determinano la situazione:
Nazionalità: i cittadini UE/AELS sono soggetti all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), i cittadini di Stati terzi alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20).
Tipo di permesso: B (dimora), C (domicilio), L (soggiorno di breve durata), G (frontaliere), Ci (dimora con attività lucrativa per familiari di funzionari internazionali o costellazioni particolari).
Tipo della nuova attività: attività lucrativa dipendente, attività lucrativa indipendente, cambiamento di settore/campo professionale.
Dalla combinazione di questi tre assi derivano obblighi molto diversi — dalla semplice notifica entro 8 giorni, passando per l'ordinario obbligo di autorizzazione con verifica della priorità dei lavoratori indigeni, fino alla sostanziale inammissibilità del cambiamento senza una nuova domanda.
Le persone con cittadinanza UE/AELS e con un permesso ALC (B UE/AELS, C UE/AELS, L UE/AELS, G UE/AELS) dispongono, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e del suo Allegato I, della libera scelta del posto di lavoro in Svizzera. Ciò significa:
Un cambiamento all'interno dello stesso campo professionale è possibile senza un rilascio separato del permesso.
Un cambiamento tra campi professionali diversi è parimenti possibile senza un rilascio separato del permesso.
Un passaggio dallo status di «lavoratore dipendente» a «lavoratore indipendente» (o viceversa) modifica sì la base giuridica del permesso ALC (dall'art. 6 Allegato I all'art. 12 Allegato I ALC), ma rimane all'interno del quadro del diritto sulla libera circolazione.
Obblighi in caso di cambiamento d'impiego nell'ambito dell'ALC:
Obbligo di notifica entro 8 giorni presso l'Ufficio cantonale della migrazione rispettivamente il controllo abitanti (OASA art. 9 — obblighi di notifica). Concretamente, la persona notifica il nuovo datore di lavoro.
Notificare separatamente il cambiamento di domicilio: in caso di contestuale cambiamento di domicilio (altro Cantone, altro Comune), occorre un'ulteriore notifica di arrivo/partenza nel Comune precedente e in quello nuovo entro il termine legale (di norma 14 giorni; a livello cantonale talvolta più breve).
Adeguamento del permesso in caso di cambiamento sostanziale: il passaggio tra attività lucrativa dipendente e indipendente richiede un adeguamento formale della base del permesso. L'autorità cantonale della migrazione rilascia una carta di permesso nuova o modificata.
In caso di cambiamento d'impiego nell'ambito dell'ALC non ha luogo una verifica materiale del datore di lavoro o del posto (paragonabile alla priorità dei lavoratori indigeni). La notifica non è una procedura di autorizzazione, bensì una comunicazione dichiarativa.
Costellazione particolare dell'ALC: disoccupazione dopo la perdita del posto
Se un titolare di un permesso B ALC perde involontariamente il posto prima di assumere un nuovo impiego, si applica l'art. 61a LStrI. In caso di disoccupazione involontaria entro i primi 12 mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno si estingue dopo 6 mesi di percezione dell'indennità di disoccupazione; in caso di perdita del posto dopo i primi 12 mesi vale un termine di protezione più lungo. Questa costellazione è trattata dettagliatamente in life-events/le_job_loss.md — qui solo un rinvio.
2 — Titolari di permesso B di Stati terzi — obbligo di autorizzazione in caso di cambiamento d'impiego
Per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso B per l'esercizio di un'attività lucrativa secondo gli art. 18 segg. AIG, il cambiamento d'impiego è soggetto ad autorizzazione. Nella prassi il permesso B è vincolato al datore di lavoro originario, al campo professionale e alla descrizione dell'attività, così come approvati nella procedura di autorizzazione originaria. Un nuovo datore di lavoro deve pertanto svolgere una propria procedura di autorizzazione presso l'Ufficio cantonale della migrazione prima che il posto possa essere assunto.
Basi giuridiche — art. 21, art. 22 e art. 33 AIG
Art. 21 AIG — Priorità dei lavoratori indigeni (tenore analogico): i cittadini stranieri provenienti da Stati terzi possono essere ammessi all'esercizio di un'attività lucrativa solo se è dimostrato che non è stato possibile trovare per il posto lavoratori idonei provenienti dalla Svizzera o da uno Stato dell'UE/AELS. Il datore di lavoro deve documentare gli sforzi ragionevolmente esigibili per il reclutamento indigeno rispettivamente UE/AELS — di norma:
pubblicazione del posto presso il competente ufficio di collocamento (AD, URC) per una durata adeguata,
inserzioni in pertinenti borse del lavoro (tipicamente per diverse settimane),
documentazione delle candidature pervenute e dei motivi del loro rifiuto.
Le autorità cantonali del mercato del lavoro rispettivamente il Dipartimento dell'economia verificano materialmente la priorità dei lavoratori indigeni. La valutazione dipende dalla prassi e può risultare più o meno severa a seconda del settore, del campo professionale e della regione.
Art. 22 AIG — Condizioni di salario e di lavoro: il salario offerto deve essere conforme agli usi locali, professionali e del settore. Vengono presi in considerazione gli standard minimi dei contratti collettivi di lavoro (CCL), dei contratti normali di lavoro (CNL) e della prassi cantonale (ad esempio rilevazioni della struttura dei salari, calcolatore Salarium dell'UST). Un salario troppo basso comporta il mancato rilascio del permesso — anche se la priorità dei lavoratori indigeni è soddisfatta.
Art. 33 AIG — Permesso di dimora: disciplina il permesso B come autorizzazione di soggiorno in linea di principio di durata limitata (tipicamente 1 anno, con possibilità di proroga) con diritto all'esercizio di un'attività lucrativa. Il permesso è riferito allo scopo originariamente approvato (posto, datore di lavoro, campo professionale); ogni cambiamento sostanziale fa sorgere l'obbligo di autorizzazione.
Procedura in caso di cambiamento d'impiego
Il nuovo datore di lavoro presenta la domanda presso l'Ufficio cantonale della migrazione rispettivamente il servizio cantonale del mercato del lavoro. La forma varia a seconda del Cantone (portale online, domanda cartacea). In molti Cantoni l'inoltro avviene tramite la piattaforma elettronica dell'autorità cantonale del mercato del lavoro.
Documenti della domanda: di norma descrizione del posto, contratto di lavoro (bozza), giustificativo del salario, documentazione sulla priorità dei lavoratori indigeni (conferma URC, inserzioni, riepilogo delle candidature), attestati di qualifica della persona, attestato di assenza di obiezioni del precedente datore di lavoro (la prassi varia).
Verifica della priorità dei lavoratori indigeni + conformità salariale da parte del servizio cantonale del mercato del lavoro.
Verifica dei contingenti: per i permessi soggetti a contingente (primi permessi di Stati terzi) occorre verificare la disponibilità entro i numeri massimi annuali secondo gli Allegati 1 e 2 dell'OASA. VERIFY: in caso di cambiamento interno all'interno dello stesso permesso B (stesso datore di lavoro, nuovo posto nella stessa azienda) e in caso di cambiamento d'impiego ordinario senza modifica dello status di soggiorno, secondo la prassi cantonale non è necessario un nuovo addebito al contingente; in caso di vero e proprio cambiamento di datore di lavoro, la questione dei contingenti dipende dalla concreta prassi cantonale.
Decisione: in caso di valutazione positiva, l'autorità cantonale della migrazione rilascia l'approvazione per il cambiamento d'impiego e adegua il permesso. In caso di decisione negativa, il permesso precedente — riferito al datore di lavoro originario — permane; il cambiamento non è ammissibile sotto il profilo del diritto in materia di immigrazione.
Cambiamento del campo professionale
Se un titolare di permesso B di uno Stato terzo cambia non solo il datore di lavoro, ma anche il campo professionale (ad es. da specialista IT a responsabile marketing), la priorità dei lavoratori indigeni viene nuovamente verificata in modo approfondito. Il rilascio può essere negato se l'autorità ritiene che nel nuovo campo professionale sarebbero disponibili lavoratori indigeni o UE/AELS idonei. Anche la verifica delle qualifiche viene riferita al nuovo campo professionale — qualifiche mancanti o non riconosciute possono comportare il rifiuto.
Numeri massimi / contingenti
I numeri massimi annuali per i permessi di Stati terzi sono fissati nell'Allegato 1 dell'OASA (permessi B di Stati terzi) e nell'Allegato 2 dell'OASA (dimoranti di breve durata per la fornitura di prestazioni di servizi). Essi vengono fissati di nuovo annualmente dal Consiglio federale e ripartiti tra i Cantoni. Nei trimestri con contingenti scarsi, un cambiamento d'impiego può subire ritardi, anche se la priorità dei lavoratori indigeni e la conformità salariale sono soddisfatte. VERIFY: situazione attuale dei contingenti per Cantone presso l'Ufficio cantonale della migrazione rispettivamente la statistica trimestrale della SEM.
Durata della procedura
La durata della procedura per un cambiamento d'impiego con verifica della priorità dei lavoratori indigeni si attesta, secondo l'esperienza, su circa 4–12 settimane a livello cantonale — a seconda della complessità, del Cantone, del settore e della situazione dei contingenti. VERIFY: tempi di trattamento attuali per Cantone. In caso di avvii d'impiego urgenti, in singoli Cantoni esistono procedure accelerate (ad esempio tramite gli uffici cantonali di promozione economica come Zürich Wirtschaftsförderung, Greater Geneva Bern area, Basel Area Business & Innovation). Queste procedure accelerano il trattamento formale, non la verifica materiale — la priorità dei lavoratori indigeni e la conformità salariale rimangono invariabilmente applicabili. VERIFY: programmi di accelerazione attuali per Cantone.
3 — Titolari di permesso C — cambiamento d'impiego senza approvazione del permesso
Il permesso di domicilio C (AIG art. 34) è di durata illimitata e non è vincolato a un determinato datore di lavoro, campo professionale o attività. Per i titolari di permesso C vale quanto segue:
Nessuna approvazione del permesso in caso di cambiamento del datore di lavoro nell'ambito di un'attività lucrativa dipendente.
Nessuna verifica della priorità dei lavoratori indigeni — la norma dell'art. 21 AIG non trova applicazione ai titolari di permesso C.
Nessuna verifica del salario secondo l'art. 22 AIG quale condizione di rilascio — il salario soggiace tuttavia sempre agli standard minimi dei CCL e del diritto del lavoro.
Rimangono gli obblighi:
Notificare il cambiamento di domicilio, qualora al cambiamento d'impiego sia connesso un cambiamento di domicilio (obbligo cantonale di notifica).
In caso di passaggio all'attività indipendente: notifica all'Ufficio cantonale della migrazione e notifiche commerciali (registro di commercio, riconoscimento AVS dell'attività indipendente). L'attività indipendente in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione del permesso per i titolari di permesso C, fintanto che sussiste il permesso di domicilio — per lo status di indipendente ALC (C UE/AELS) si applicano inoltre le regole dell'ALC sull'attività lucrativa indipendente.
In caso di cambiamento del Cantone di domicilio: obbligo di notifica nel nuovo Cantone, il domicilio cantonale viene aggiornato sulla carta di permesso. Lo status C permane; il cambiamento di Cantone è dichiarativo.
4 — Titolari di permesso L — cambiamento d'impiego limitato
Il permesso di soggiorno di breve durata L (AIG art. 32) è vincolato a uno scopo e di regola viene rilasciato per un posto concreto presso un datore di lavoro concreto, con durata limitata tipicamente fino a 12 mesi (con possibilità di proroga limitata). Un cambiamento d'impiego all'interno di un soggiorno L esistente spesso non è possibile senza un nuovo permesso:
Per L di Stati terzi: il cambiamento del datore di lavoro o del campo professionale richiede di regola una nuova verifica del permesso (priorità dei lavoratori indigeni + conformità salariale + disponibilità di contingente). Di fatto ciò corrisponde a un nuovo rilascio del permesso L.
Per L ALC (cittadini UE/AELS): il cambiamento è ammissibile nell'ambito della libera circolazione ALC, spesso connesso a un cambiamento di status in B UE/AELS se il nuovo posto è di durata illimitata o ≥12 mesi.
Dimoranti di breve durata con avvio d'impiego fino a 4 mesi / 120 giorni: per i soggiorni di breve durata al di sotto delle soglie soggette a notifica (90 o 120 giorni a seconda della fattispecie) vale la procedura di notifica semplificata EasyGov (lavoratori distaccati provenienti dall'UE/AELS). Un cambiamento di mandato o di datore di lavoro all'interno di un anno di notifica è possibile tramite EasyGov; VERIFY: valori soglia attuali ed eccezioni settoriali (ad esempio edilizia principale/secondaria, servizi di sorveglianza con oneri più severi).
5 — Passaggio all'attività lucrativa indipendente
Il passaggio da un'attività lucrativa dipendente all'attività lucrativa indipendente è disciplinato in modo autonomo sotto il profilo del diritto in materia di immigrazione:
Stati terzi (AIG art. 19): l'attività lucrativa indipendente è ammissibile solo se (a) sussiste un interesse economico generale all'attività, (b) sono soddisfatte le condizioni finanziarie e aziendali (piano commerciale, capitale proprio, liquidità sostenibile), (c) sono soddisfatti i requisiti personali. L'autorità cantonale della migrazione verifica il piano commerciale, raccoglie all'occorrenza i pareri della promozione economica cantonale e rilascia un permesso adeguato. La soglia dell'«interesse economico generale» è elevata — una semplice presa di un'attività lucrativa di regola non basta.
Status ALC (B, C, L UE/AELS): passaggio all'attività indipendente secondo l'art. 12 Allegato I ALC. Presupposto è l'effettivo inizio dell'attività indipendente e la prova della sostenibilità economica (tipicamente i primi giustificativi commerciali, l'iscrizione al registro di commercio, il riconoscimento AVS quale indipendente). Il permesso viene convertito nello status di indipendente ALC.
Titolari di permesso C (Stati terzi): l'attività indipendente è ammissibile senza una nuova verifica materiale del permesso, fintanto che sussiste il permesso di domicilio. Le notifiche al registro di commercio, all'AVS e all'Ufficio cantonale della migrazione devono comunque essere effettuate.
6 — Perdita del posto senza cambiamento immediato — disoccupazione
Se tra la disdetta del precedente posto e l'inizio di un nuovo posto subentra una disoccupazione, la costellazione non è più un puro cambiamento d'impiego, bensì tocca i complessi normativi relativi alla disoccupazione, al diritto all'indennità di disoccupazione e alla perdita del soggiorno. Rinvio incrociato: life-events/le_job_loss.md tratta questa fattispecie in modo autonomo — in particolare l'effetto dell'art. 61a AIG (estinzione del diritto di soggiorno ALC in caso di disoccupazione prolungata) e dell'art. 62 AIG (revoca del permesso di dimora in caso di percezione duratura dell'aiuto sociale).
7 — Costellazione Brexit: permesso Ci per i cittadini del Regno Unito
I cittadini del Regno Unito che hanno costituito il proprio soggiorno in Svizzera prima della data di riferimento dell'accordo di recesso (Brexit) rientrano nell'Accordo sui diritti dei cittadini (UK Citizens' Rights Agreement, in vigore dal 01.01.2021). Essi dispongono di un permesso Ci speciale che, in relazione all'attività lucrativa, garantisce una libera circolazione simile a quella dell'ALC:
Cambiamento d'impiego senza verifica della priorità dei lavoratori indigeni.
Obbligo di notifica entro 8 giorni conformemente all'OASA art. 9.
Passaggio all'attività indipendente ammissibile secondo uno schema simile a quello dell'ALC.
I cittadini britannici che dopo la data di riferimento prendono per la prima volta dimora in Svizzera o intraprendono un'attività lucrativa sono invece considerati cittadini di Stati terzi e soggiacciono alle regole AIG per gli Stati terzi (art. 21, 22, 33 AIG; contingenti secondo l'Allegato 1 dell'OASA).
Rinvio incrociato: bilaterals/bi_uk_post_brexit_citizens_rights.md tratta il regime speciale nel dettaglio.
8 — Frontalieri (permesso G)
Le persone con permesso G (frontalieri) risiedono nel territorio estero limitrofo e lavorano in Svizzera. Un cambiamento d'impiego:
G UE/AELS: nell'ambito dell'ALC libera scelta del posto in tutta la Svizzera; obbligo di notifica presso l'Ufficio cantonale della migrazione del nuovo luogo di lavoro entro 8 giorni.
G Stati terzi (raro, prevalentemente nelle regioni di confine con accordi particolari): il cambiamento d'impiego è soggetto ad autorizzazione secondo le regole AIG per gli Stati terzi (priorità dei lavoratori indigeni, conformità salariale).
9 — Rapporto con revoca ed estinzione (art. 61a, 62, 63 AIG)
Un frequente cambiamento d'impiego non costituisce di per sé un motivo di revoca. Aumentano tuttavia il rischio di una cessazione del permesso:
percezione duratura dell'aiuto sociale (art. 62 lett. e AIG) — per i permessi B un motivo di revoca, sempre che di entità considerevole.
violazione dell'obbligo di collaborare (art. 90 AIG) — ad esempio quando un cambiamento d'impiego non viene notificato all'autorità benché sussistesse l'obbligo di notifica.
false informazioni nella procedura di autorizzazione (art. 62 lett. a AIG) — ad esempio quando, nella domanda di cambiamento d'impiego, vengono fornite indicazioni inesatte sul posto, sul datore di lavoro o sul salario.
Rinvio incrociato: life-events/le_expulsion_art62_63.md per i complessi normativi della revoca e framework/fw_aig_vzae_glossary.md per le definizioni.
10 — Conseguenze fiscali (in breve, senza consulenza)
Un cambiamento d'impiego ha regolarmente conseguenze fiscali, in particolare:
Conteggio dell'imposta alla fonte: i titolari di permesso B di Stati terzi e i titolari di permesso ALC al di sotto di determinate soglie soggiacciono all'imposizione alla fonte. In caso di cambiamento d'impiego, il nuovo datore di lavoro è tenuto a conteggiare correttamente l'imposta alla fonte a partire dall'avvio dell'impiego. Un obbligo di anticipazione rispettivamente di notifica sussiste a seconda del Cantone; VERIFY nel Cantone di domicilio.
Cambiamento di Cantone: in caso di contestuale cambiamento di domicilio in un altro Cantone, la sovranità fiscale cantonale muta pro rata temporis; subentra l'amministrazione cantonale delle contribuzioni del nuovo domicilio.
Anti-Scope: SIP-v3 non è una consulenza fiscale. Ottimizzazioni concrete dell'imposta alla fonte, domande di conteggio complementare e scelta della tariffa cantonale sono di competenza dell'amministrazione cantonale delle contribuzioni o di un/una consulente fiscale. Per rinvii informativi cantonali generali si veda cantonal/ca_*.md.
11 — Conseguenze in materia di assicurazioni sociali (in breve)
AVS/AI/IPG: l'obbligo contributivo prosegue senza lacuna in caso di cambiamento d'impiego — il nuovo datore di lavoro notifica la persona presso la propria cassa di compensazione a partire dall'avvio dell'impiego. In caso di lacuna tra i posti (disoccupazione) diventa rilevante l'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione.
Previdenza professionale (LPP / secondo pilastro): a ogni cambiamento d'impiego l'avere di libero passaggio della precedente cassa pensioni deve essere trasferito alla nuova cassa pensioni. In caso di lacuna senza impiego successivo, l'avere viene depositato su un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio.
Assicurazione malattie (LAMal): l'obbligo LAMal permane indipendentemente dal datore di lavoro — è riferito alla persona, non al datore di lavoro.
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF): il nuovo datore di lavoro notifica la persona presso la propria assicurazione LAINF all'avvio dell'impiego; in caso di lacuna, la copertura assicurativa del rapporto precedente prosegue per al massimo 31 giorni, dopodiché è possibile un'assicurazione per convenzione facoltativa.
12 — Costellazioni pratiche
Avvio d'impiego prima del rilascio del permesso — perlopiù inammissibile
I titolari di permesso B di Stati terzi non possono assumere il nuovo posto prima che l'autorità cantonale della migrazione abbia approvato il cambiamento d'impiego. L'art. 11 AIG esige di principio un'autorizzazione preventiva per l'intrapresa di un'attività lucrativa. Un avvio d'impiego senza permesso è problematico sotto il profilo del diritto del lavoro e del diritto degli stranieri e può comportare conseguenze sia per il datore di lavoro (multe, eventualmente conseguenze penali) sia per la persona (conseguenze sul permesso, revoca).
I titolari di permesso ALC possono assumere il nuovo posto, purché sia avvenuta la notifica entro 8 giorni.
Prima la disdetta, poi la domanda — o viceversa?
La questione se il precedente posto debba essere disdetto prima oppure soltanto dopo l'inoltro della domanda per il nuovo posto è fortemente dipendente dal caso concreto e riguarda contemporaneamente rischi di diritto del lavoro, di diritto in materia di immigrazione e personali-finanziari.
Anti-Scope: SIP-v3 non fornisce alcuna raccomandazione sul timing tra disdetta e inoltro della domanda. Questa decisione è specifica per Cantone (durata del trattamento), specifica per datore di lavoro (termini di disdetta) e specifica per persona (sopportabilità del rischio). In caso di incertezza occorre contattare la competente autorità cantonale della migrazione o avvalersi di un/una avvocato/a.
Cambiamento all'interno di un gruppo / trasferimento interno
In caso di trasferimento interno all'interno dello stesso datore di lavoro (stesso datore di lavoro, nuova funzione) di regola non è necessaria una nuova verifica completa del permesso. In caso di modifica sostanziale (altro campo professionale, altro Cantone, altro livello salariale) può tuttavia rendersi necessario un adeguamento del permesso. In caso di cambiamento all'interno dello stesso gruppo tra diverse persone giuridiche svizzere (ad es. società affiliate) vige di regola il pieno obbligo di autorizzazione. VERIFY nel caso concreto.
13 — Panoramica della prassi cantonale (cfr. cantonal/ca_*.md)
Cantone
Nota
Zurigo
Severa verifica della priorità dei lavoratori indigeni nei settori regolamentati; procedura accelerata tramite la promozione della piazza economica Zurigo
Berna
Trattamento comparativamente celere, chiara lista dei requisiti
Vaud
Prassi moderata; nel settore tech/pharma spesso coinvolta la Greater Geneva Bern area
Ginevra
Severa verifica della conformità salariale, regolari confronti CNL/CCL
Basilea Città
Cluster farmaceutico favorito; Basel Area sostiene le domande economiche
Ticino
Prassi autonoma; specificità dell'area di lingua italiana
Cosa SIP non fornisce (Anti-Scope)
Nessuna consulenza strategica per aggirare od ottimizzare la priorità dei lavoratori indigeni. La norma dell'art. 21 AIG è parte dell'ordinamento giuridico ed è verificata materialmente dall'autorità cantonale del mercato del lavoro.
Nessuna raccomandazione sul timing tra disdetta e inoltro della domanda (cfr. sopra).
Nessuna consulenza fiscale sul conteggio dell'imposta alla fonte, sulla scelta della tariffa cantonale o sulle domande di conteggio complementare.
Nessuna valutazione delle opportunità individuali di impiego nel nuovo campo professionale o in caso di scarsa situazione dei contingenti.
Nessuna rappresentanza nei confronti dell'autorità della migrazione, dell'autorità del mercato del lavoro o dell'amministrazione delle contribuzioni.
Nessuna consulenza di diritto del lavoro sul termine di disdetta, sul contenuto dell'attestato intermedio o sul divieto di concorrenza.
Rinvii
Disoccupazione / perdita del posto: life-events/le_job_loss.md
Revoca del permesso: life-events/le_expulsion_art62_63.md
Regime speciale UK / Brexit: bilaterals/bi_uk_post_brexit_citizens_rights.md
Termini AIG e VZAE: framework/fw_aig_vzae_glossary.md
Tabella delle scadenze: procedure/pr_deadlines_table.md
Pagine cantonali di dettaglio: cantonal/ca_zh.md, ca_be.md, ca_vd.md, ca_ge.md, ca_bs.md, ca_ti.md
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Ultimo stato: 18.05.2026 — primo abbozzo redatto con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, firmato SENIOR-COUNSEL secondo l'ADR-020. In attesa di verifica e approvazione da parte dell'avvocato/a responsabile (lawyer of record) secondo l'ADR-016. Le indicazioni di prassi contrassegnate con «VERIFY» devono essere validate prima della pubblicazione rispetto alle fonti SEM e cantonali attuali.
Aggiornato al: 01.06.2026 · Istantanea
Corrisponde al diritto citato alla data dell’istantanea — non attesta la vigenza attuale.